(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  10S2
                          del 7 marzo 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel  rispetto
delle disposizioni nazionali  ed  europee  in  materia  di  politiche
giovanili,  riconosce  le  giovani  generazioni  come  ricchezza  del
territorio e come risorsa fondamentale della comunita'. 
  2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel  rispetto
delle  raccomandazioni  europee  contenute  nel  Libro  bianco  della
gioventu' europea, nella Carta  europea  della  partecipazione  delle
giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre  che  degli
obiettivi fissati dal piano  strategico  di  Europa  2020,  riconosce
l'autonomia delle giovani generazioni e concorre  alla  sua  concreta
realizzazione attraverso il perseguimento,  ai  sensi  del  comma  1,
delle seguenti finalita': 
    a) sviluppare politiche giovanili coordinate; 
    b) riconoscere alle giovani generazioni della Regione,  un  ruolo
consultivo  e  propositivo  nell'ambito   della   programmazione   di
politiche giovanili; 
    c) valorizzare  le  competenze  e  le  iniziative  delle  giovani
generazioni; 
    d)  promuovere  l'impegno  civile  e   politico   delle   giovani
generazioni favorendo la cittadinanza attiva e la partecipazione; 
    e) agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative
di interesse giovanile e nonche' l'accesso alle reti, ai  servizi  di
comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi; 
    f) promuovere un sistema coordinato di informazione; 
    g) promuovere l'educazione alla legalita' e  alla  non  violenza,
alle tematiche di genere e di antidiscriminazione; 
    h) favorire il  dialogo  tra  generazioni,  culture  e  religioni
diverse; 
    i) promuovere pari opportunita'  di  accesso  allo  studio  e  al
lavoro; 
    l) promuovere il  benessere  e  l'educazione  alla  salute  e  ai
corretti stili di vita; 
    m)  favorire  l'accesso  e  la   partecipazione   delle   giovani
generazioni a progetti specifici in  ambito  culturale,  turistico  e
sportivo; 
    n) promuovere il senso di appartenenza alla  comunita'  nazionale
ed europea; 
    o) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani; 
    p) riconoscere le buone prassi degli  youth  worker,  figure  che
consentono  ai  giovani  di  sviluppare  il  loro   capitale   umano,
rafforzare quello sociale e far cambiare  eventuali  comportamenti  a
rischio; 
    q) favorire la  rimozione  di  ostacoli  di  ordine  economico  e
sociale e attuare interventi per l'effettivo inserimento dei  giovani
nella  societa'  e  per   prevenire   e   contrastare   fenomeni   di
emarginazione e devianza; 
    r) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle  loro
associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile. 
  3. Le finalita' di cui al comma 2 sono  attuate  dalla  Regione  in
concorso e in sinergia con  gli  enti  locali,  gli  enti  del  terzo
settore, le istituzioni scolastiche e universitarie, le  associazioni
imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli  ordini
professionali, nonche' gli enti e i  soggetti  la  cui  attivita'  e'
rivolta alle giovani generazioni secondo le rispettive competenze.