(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 10S2 del 7 marzo 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunita'. 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventu' europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento, ai sensi del comma 1, delle seguenti finalita': a) sviluppare politiche giovanili coordinate; b) riconoscere alle giovani generazioni della Regione, un ruolo consultivo e propositivo nell'ambito della programmazione di politiche giovanili; c) valorizzare le competenze e le iniziative delle giovani generazioni; d) promuovere l'impegno civile e politico delle giovani generazioni favorendo la cittadinanza attiva e la partecipazione; e) agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e nonche' l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi; f) promuovere un sistema coordinato di informazione; g) promuovere l'educazione alla legalita' e alla non violenza, alle tematiche di genere e di antidiscriminazione; h) favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse; i) promuovere pari opportunita' di accesso allo studio e al lavoro; l) promuovere il benessere e l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita; m) favorire l'accesso e la partecipazione delle giovani generazioni a progetti specifici in ambito culturale, turistico e sportivo; n) promuovere il senso di appartenenza alla comunita' nazionale ed europea; o) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani; p) riconoscere le buone prassi degli youth worker, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio; q) favorire la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale e attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella societa' e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza; r) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile. 3. Le finalita' di cui al comma 2 sono attuate dalla Regione in concorso e in sinergia con gli enti locali, gli enti del terzo settore, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonche' gli enti e i soggetti la cui attivita' e' rivolta alle giovani generazioni secondo le rispettive competenze.