(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
        della Regione Piemonte n. 10 - supplemento ordinario 
                       n. 2 del 7 marzo 2019) 
 
  La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifica dell'art. 3 della legge regionale 
                        3 agosto 2011, n. 15 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto  2011,  n.
15 (Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri  e
cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007,  n.  20
«Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento  e
dispersione delle ceneri») e' sostituito dal seguente: 
  «5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione
o vi e' espressa richiesta  dei  familiari  o  dei  conviventi,  come
individuati nel decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
1989, n. 223 (Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione  residente),  la  salma  puo'  essere   trasportata   per
l'osservazione  presso  l'obitorio  o  il  servizio  mortuario  delle
strutture  ospedaliere  o  presso  apposite  strutture   adibite   al
commiato, previa  certificazione  del  medico  curante  o  di  medico
dipendente  o  convenzionato  con  il  servizio  sanitario  nazionale
intervenuto  in   occasione   del   decesso.   Tale   certificazione,
contestuale ad una comunicazione al sindaco  del  comune  in  cui  e'
avvenuto il decesso,  attesta  che  il  trasporto  della  salma  puo'
avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e' escluso il
sospetto che la morte sia dovuta  a  reato  ed  e'  titolo  valido  e
sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso  al
luogo di' osservazione.».