(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                   Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                      n. 11 del 13 marzo 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche all'art. 2 
                  della legge regionale n. 19/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n.
19  (Disciplina  delle  elezioni  comunali  e  modifiche  alla  legge
regionale  n.  28/2007  in  materia  di  elezioni  regionali),  sono,
apportate le seguenti modifiche: 
    prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a ante) 10 membri nei comuni  con  popolazione  sino  a  1.000
abitanti;»; 
    b) alla lettera a) la parola «sino» e' sostituita dalle seguenti:
«da 1.001».