(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2013 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali), sono, apportate le seguenti modifiche: prima della lettera a) e' inserita la seguente: «a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;»; b) alla lettera a) la parola «sino» e' sostituita dalle seguenti: «da 1.001».