(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
             Piemonte n. 12 - S.O. 3 del 21 marzo 2019) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Visti gli articoli 15, comma  3  e  16  della  legge  regionale  10
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  35-8561  del  15
marzo 2019; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento regionale recante:  «Disciplina  degli  adempimenti  in
materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei  rifiuti
(articoli 15, comma 3, e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n.
1)». 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, in  attuazione  del  capo  V
della legge regionale 10 gennaio 2018, n.  1  (Norme  in  materia  di
gestione dei rifiuti e servizio di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44,  e  24
maggio 2012, n. 7): 
      a) la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno
e sui versamenti effettuati; 
      b) la richiesta di pagamento in misura ridotta  e  le  connesse
dichiarazioni; 
      c) le comunicazioni che gli  enti  competenti  sono  tenuti  ad
effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo; 
      d)  il  rimborso  delle  somme  indebitamente  o   erroneamente
versate; 
      e) l'individuazione delle  strutture  regionali  competenti  in
materia. 
  2. Il regolamento individua la percentuale minima di  recupero  che
gli impianti di  selezione  automatica,  riciclaggio  e  compostaggio
devono raggiungere per poter beneficiare del pagamento del tributo in
misura   ridotta   e,   ove   ritenuto   necessario,   le    relative
caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli,
quali elementi che consentono di poter usufruire  della  riduzione  e
stabilisce le relative modalita' di  verifica,  definendo  inoltre  i
termini di adeguamento.