(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/Sez. Gen. del 13 febbraio 2019). (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attivita' di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile. 1. Dopo il comma 7 dell'art. 72 della legge provinciale n. 9 del 2011, e' inserito il seguente: «7-bis. I contributi in conto capitale previsti da questo articolo possono essere concessi anche sotto forma di contributi in annualita'; in tal caso la giunta provinciale puo' deliberare i criteri e le modalita' per la determinazione del valore delle quote annuali.». 2. Dopo il comma 10 dell'art. 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, e' inserito il seguente: «10-bis. Ai proprietari di veicoli a uso privato appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza provinciale, e' riconosciuto un indennizzo del danno subito dal veicolo utilizzato per raggiungere i luoghi dell'evento per le attivita' di soccorso o i punti e i centri operativi connessi, ivi compreso lo stazionamento nei predetti luoghi. L'indennizzo e' corrisposto nella misura del cento per cento della spesa effettivamente sostenuta per la riparazione indipendentemente dal valore di mercato attribuibile al mezzo al momento della calamita'. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo sostitutivo di quello distrutto o reso inservibile e' concesso un contributo corrispondente al valore attribuibile al mezzo al momento della calamita'. La deliberazione della giunta provinciale prevista dal comma 9 definisce le modalita' applicative di questo comma.». 3. Dopo il comma 11 dell'art. 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, e' inserito il seguente: «11-bis. I contributi in conto capitale previsti da questo articolo possono essere concessi anche sotto forma di contributi in annualita'; in tal caso la giunta provinciale puo' deliberare i criteri e le modalita' per la determinazione del valore delle quote annuali.». 4. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la provincia, per ripristinare il decoro urbano e il paesaggio, puo' concedere contributi ai proprietari per il ripristino dei beni immobili diversi da quelli indicati nell'art. 74 della legge provinciale n. 9 del 2011. Il contributo e' concesso con riferimento ai beni immobili collocati in aree specificamente destinate all'insediamento, definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), ampliate di una fascia di trenta metri, o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree stesse. Per le finalita' di questo articolo puo' essere concesso il contributo anche per beni immobili collocati in area a bosco o in area a pascolo. Criteri e modalita' per l'attuazione di questo comma sono definiti con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 9 del 2011. 5. Gli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, come modificati rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli interventi relativi all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73. 6. Per i fini di cui ai commi 2 e 5, con la tabella D e' autorizzata la spesa di euro 50.000 sull'esercizio finanziario 2019 sull'unita' di voto 11.02 (Soccorso civile - interventi a seguito di calamita' naturali). 7. Per i fini del comma 4 con la tabella D e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2019 sull'unita' di voto 11.02 (Soccorso civile - interventi a seguito di calamita' naturali).