(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  2  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/Sez. Gen.  del  13  febbraio
  2019). 
(Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modificazioni  della  legge  provinciale  1°  luglio   2011,   n.   9
  (Disciplina delle attivita' di protezione civile  in  provincia  di
  Trento), e disposizioni in materia di protezione civile. 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 72 della legge provinciale  n.  9  del
2011, e' inserito il seguente: 
  «7-bis. I contributi in conto capitale previsti da questo  articolo
possono  essere  concessi  anche  sotto  forma   di   contributi   in
annualita'; in tal caso  la  giunta  provinciale  puo'  deliberare  i
criteri e le modalita' per la determinazione del valore  delle  quote
annuali.». 
  2. Dopo il comma 10 dell'art. 74 della legge provinciale n.  9  del
2011, e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Ai proprietari di veicoli a uso privato appartenenti  alle
organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco  provinciale  del
volontariato di protezione civile, qualora sia  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza provinciale, e'  riconosciuto  un  indennizzo  del
danno  subito  dal  veicolo  utilizzato  per  raggiungere  i   luoghi
dell'evento per le attivita'  di  soccorso  o  i  punti  e  i  centri
operativi  connessi,  ivi  compreso  lo  stazionamento  nei  predetti
luoghi. L'indennizzo e' corrisposto nella misura del cento per  cento
della   spesa   effettivamente   sostenuta   per    la    riparazione
indipendentemente dal valore di  mercato  attribuibile  al  mezzo  al
momento della calamita'. Nel caso  di  acquisto  di  un  nuovo  mezzo
sostitutivo di quello distrutto o reso  inservibile  e'  concesso  un
contributo corrispondente al valore attribuibile al mezzo al  momento
della calamita'. La deliberazione della giunta  provinciale  prevista
dal comma 9 definisce le modalita' applicative di questo comma.». 
  3. Dopo il comma 11 dell'art. 74 della legge provinciale n.  9  del
2011, e' inserito il seguente: 
  «11-bis. I contributi in conto capitale previsti da questo articolo
possono  essere  concessi  anche  sotto  forma   di   contributi   in
annualita'; in tal caso  la  giunta  provinciale  puo'  deliberare  i
criteri e le modalita' per la determinazione del valore  delle  quote
annuali.». 
  4. Con riferimento all'emergenza  riguardante  l'intero  territorio
provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia  30
ottobre 2018, n. 73, la provincia, per ripristinare il decoro  urbano
e il paesaggio, puo'  concedere  contributi  ai  proprietari  per  il
ripristino dei beni immobili diversi da quelli indicati nell'art.  74
della legge provinciale n. 9 del 2011. Il contributo e' concesso  con
riferimento  ai  beni  immobili  collocati  in  aree   specificamente
destinate all'insediamento, definite ai sensi dell'art. 3,  comma  1,
lettera n) della legge  provinciale  4  agosto  2015,  n.  15  (legge
provinciale per il governo del  territorio  2015),  ampliate  di  una
fascia di trenta metri, o in eventuali  altre  aree  individuate  con
ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi  dell'art.
37  della  legge  provinciale  n.  9  del  2011,  tenendo  conto  dei
particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree
stesse. Per le finalita' di questo articolo puo' essere  concesso  il
contributo anche per beni immobili collocati in area  a  bosco  o  in
area a pascolo. Criteri e modalita' per l'attuazione di questo  comma
sono definiti con ordinanza del Presidente della  Provincia  adottata
ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 9 del 2011. 
  5. Gli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, come
modificati rispettivamente dai commi 1, 2 e  3,  si  applicano  anche
agli   interventi   relativi   all'emergenza   riguardante   l'intero
territorio provinciale dichiarata con decreto  del  Presidente  della
Provincia 30 ottobre 2018, n. 73. 
  6. Per i fini di  cui  ai  commi  2  e  5,  con  la  tabella  D  e'
autorizzata la spesa di euro 50.000 sull'esercizio  finanziario  2019
sull'unita' di voto 11.02 (Soccorso civile - interventi a seguito  di
calamita' naturali). 
  7. Per i fini del comma 4 con la tabella D e' autorizzata la  spesa
di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2019 sull'unita' di  voto
11.02 (Soccorso civile - interventi a seguito di calamita' naturali).