(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 6 marzo 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, dello Statuto; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile) e, in particolare, l'art. 1, comma 1; Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'); Considerato quanto segue: 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ha disposto con proprio atto n. 6770/2018RG del 16 gennaio 2019, il sequestro preventivo del viadotto «Puleto» lungo la viabilita' E45 e, precisamente, nel Comune di Pieve Santo Stefano in Provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3-bis Tiberina. 2. A seguito di tale provvedimento, l'ANAS S.p.a. - area compartimentale Toscana, per la propria compe tenza, ha disposto la chiusura totale della SS 3-bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto «Puleto» lungo la viabilita' E45 e l'ANAS S.p.a. - area compartimentale Emilia Romagna, per la propria competenza, ha disposto la chiusura al traffico della SS 3-bis Tiberina carreggiata sud (Roma) dal km 168+200 (localita' Verghereto) al km 162+698 (confine regionale). 3. Detti provvedimenti hanno determinato, in conseguenza, la chiusura al traffico della citata arteria dal km 158+000 in corrispondenza dello svincolo Valsavignone (primo svincolo dopo il viadotto al km 162+010) nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR) Regione Toscana e lo svincolo «Verghereto» in Comune di Verghereto (FC) Regione Emilia-Romagna, al Km 162+698. 4. Tale chiusura ha determinato la deviazione del traffico pesante ad altri itinerari di lunga percorrenza a mezzo di tratte autostradali, e l'utilizzo di viabilita' alternativa locale per il traffico leggero e il traffico pesante avente destinazione nelle aree servite dagli svincoli sopra citati, su strade di montagna con tempi di percorrenza di oltre un'ora in piu' ed in condizioni molto critiche stante lo stato delle strade ed il periodo invernale. 5. La situazione ha significato di fatto l'interruzione delle relazioni tra Emilia-Romagna e Toscana, nella zona di confine tra la Provincia di Arezzo e le Province di Forli' Cesena e di Rimini, e la spaccatura dell'intero sistema viario sudovest-nordest dell'Italia centrale, di cui la SS 3-bis Tiberina rappresenta la dorsale fondamentale. 6. La conseguenza di detta interruzione totale ha comportato danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio in quanto la SS 3-bis Tiberina, rappresenta, su questo versante appenninico, l'unico canale di comunicazione con il resto del paese per l'importante sistema di aziende e industrie che vedono l'arteria stradale interrotta come indispensabile condizione di competizione commerciale. Analogamente penalizzate risultano le strutture ricettive dall'area montana al mare adriatico; inoltre gli studenti e i lavoratori pendolari tra una regione e l'altra si trovano nell'impossibilita' di portare avanti le proprie attivita' se non a fronte di spese per vitto e alloggio insostenibili per le famiglie, con l'evidente conseguenza di non poter esercitare diritti costituzionalmente garantiti. 7. In conseguenza di tali gravi disagi, il Presidente della Giunta regionale con decreto 28 gennaio 2019, n. 14, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 67/2003 come analogamente disposto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna con decreto 24 gennaio 2019, n. 11. 8. A seguito della dichiarazione dello stato di emer genza regionale, la Giunta regionale, con le deliberazioni 28 gennaio 2019, n. 96, e 11 febbraio 2019, n. 163, ha individuato i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Ca prese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San sepolcro, Sestino, Chiusi della Verna come interessati dall'evento. 9. In data 13 febbraio 2019 il viadotto «Puleto» e' stato parzialmente riaperto al traffico, ma permane sospeso il transito dei mezzi pesanti aventi portata a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. 10. E' necessario provvedere, nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale richiesto sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018, ad uno stanziamento finanziario straordinario, in via di anticipazione, per fronteggiare le rilevanti criticita' verificatesi sul piano produttivo nella zona del territorio regionale interessata dalla predetta chiusura totale alla viabilita' della E45. 11. Appare soprattutto urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attivita' economiche e produttive, aventi sede operativa all'interno del perimetro territoriale regionale interessato dalla chiusura in questione, ossia lungo la viabilita' E45 ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro, finalizzato in via prioritaria alla salvaguardia dell'occupazione. 12. L'intervento normativo in questione prevede, altresi', un contributo «una tantum» a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati ai sensi della del. g.r. 96/2019 e del. g.r. 163/2019 sopracitate, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall'interruzione del traffico sulla viabilita' della E45. 13. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni occorre disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Intervento finanziario straordinario a favore delle attivita' economiche e produttive 1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell'ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura totale della SS 3-bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto «Puleto», e' riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attivita' economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilita' E45 nel tratto ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro. 2. Il sostegno finanziario e' determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e, in ogni caso, non oltre la data del 15 aprile 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 - 2018, sulla base dei seguenti criteri: a) la misura massima del sostegno puo' giungere fino al 100 per cento del decremento di fatturato subito e dimostrato ai sensi del comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili; b) e' in ogni caso applicato un abbattimento sulla base della stima dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo considerato, da determinarsi con riferimento al valore mediano di cui all'alinea del presente comma; c) il sostegno e' concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato; d) il sostegno e' condizionato al mantenimento dei posti di lavori, nonche' al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso. 3. Il decremento di fatturato e' dimostrato mediante dichiarazione del rappresentate legale resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. 4. E', altresi', riconosciuto un contributo «una tantum» a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall'interruzione del traffico sulla viabilita' della E45. 5. Il contributo, pari ad euro 300,00 per ciascun veicolo adibito al trasporto cose, e' erogato previa istanza presentata dal rappresentante legale delle imprese suddette, mediante autocertificazione e secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. 6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalita' di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le modalita' di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.