(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12  del
                            6 marzo 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  (codice  della
protezione civile) e, in particolare, l'art. 1, comma 1; 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67  (Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Arezzo  ha
disposto con proprio atto n. 6770/2018RG  del  16  gennaio  2019,  il
sequestro preventivo del viadotto «Puleto» lungo la viabilita' E45 e,
precisamente, nel Comune di  Pieve  Santo  Stefano  in  Provincia  di
Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3-bis Tiberina. 
    2.  A  seguito  di  tale  provvedimento,  l'ANAS  S.p.a.  -  area
compartimentale Toscana, per la propria compe tenza, ha  disposto  la
chiusura totale della SS 3-bis Tiberina e l'interdizione al  traffico
veicolare in entrambe le direzioni del  viadotto  «Puleto»  lungo  la
viabilita' E45 e l'ANAS S.p.a. - area compartimentale Emilia Romagna,
per la propria competenza, ha disposto la chiusura al traffico  della
SS 3-bis Tiberina carreggiata sud (Roma) dal  km  168+200  (localita'
Verghereto) al km 162+698 (confine regionale). 
    3. Detti provvedimenti  hanno  determinato,  in  conseguenza,  la
chiusura  al  traffico  della  citata  arteria  dal  km  158+000   in
corrispondenza dello svincolo Valsavignone (primo  svincolo  dopo  il
viadotto al km 162+010)  nel  Comune  di  Pieve  Santo  Stefano  (AR)
Regione Toscana e lo svincolo «Verghereto» in  Comune  di  Verghereto
(FC) Regione Emilia-Romagna, al Km 162+698. 
    4. Tale  chiusura  ha  determinato  la  deviazione  del  traffico
pesante ad altri itinerari di lunga percorrenza  a  mezzo  di  tratte
autostradali, e l'utilizzo di viabilita' alternativa  locale  per  il
traffico leggero e il traffico pesante avente destinazione nelle aree
servite dagli svincoli sopra citati, su strade di montagna con  tempi
di percorrenza di  oltre  un'ora  in  piu'  ed  in  condizioni  molto
critiche stante lo stato delle strade ed il periodo invernale. 
    5. La situazione ha significato  di  fatto  l'interruzione  delle
relazioni tra Emilia-Romagna e Toscana, nella zona di confine tra  la
Provincia di Arezzo e le Province di Forli' Cesena e di Rimini, e  la
spaccatura dell'intero sistema  viario  sudovest-nordest  dell'Italia
centrale,  di  cui  la  SS  3-bis  Tiberina  rappresenta  la  dorsale
fondamentale. 
    6. La conseguenza di  detta  interruzione  totale  ha  comportato
danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio in quanto
la SS 3-bis Tiberina, rappresenta, su  questo  versante  appenninico,
l'unico  canale  di  comunicazione  con  il  resto  del   paese   per
l'importante sistema di aziende  e  industrie  che  vedono  l'arteria
stradale interrotta come indispensabile  condizione  di  competizione
commerciale.  Analogamente   penalizzate   risultano   le   strutture
ricettive dall'area montana al mare adriatico; inoltre gli studenti e
i  lavoratori  pendolari  tra  una  regione  e  l'altra  si   trovano
nell'impossibilita' di portare avanti le proprie attivita' se  non  a
fronte di spese per vitto e alloggio insostenibili per  le  famiglie,
con  l'evidente  conseguenza  di   non   poter   esercitare   diritti
costituzionalmente garantiti. 
    7. In conseguenza di  tali  gravi  disagi,  il  Presidente  della
Giunta regionale con decreto 28 gennaio 2019, n. 14, ha dichiarato lo
stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2,  lettera
a), della legge regionale n. 67/2003 come analogamente  disposto  dal
Presidente della Regione Emilia-Romagna con decreto 24 gennaio  2019,
n. 11. 
    8. A seguito  della  dichiarazione  dello  stato  di  emer  genza
regionale, la Giunta regionale, con le deliberazioni 28 gennaio 2019,
n. 96, e 11 febbraio  2019,  n.  163,  ha  individuato  i  comuni  di
Anghiari, Badia Tedalda,  Ca  prese  Michelangelo,  Monterchi,  Pieve
Santo  Stefano,  San  sepolcro,  Sestino,  Chiusi  della  Verna  come
interessati dall'evento. 
    9. In data  13  febbraio  2019  il  viadotto  «Puleto»  e'  stato
parzialmente riaperto al traffico, ma permane sospeso il transito dei
mezzi pesanti aventi  portata  a  pieno  carico  superiore  alle  3,5
tonnellate. 
    10. E' necessario provvedere, nelle more del riconoscimento dello
stato di emergenza nazionale richiesto sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo n. 1/2018, ad uno stanziamento finanziario straordinario,
in via di anticipazione, per  fronteggiare  le  rilevanti  criticita'
verificatesi sul piano produttivo nella zona del territorio regionale
interessata dalla predetta chiusura totale alla viabilita' della E45. 
    11.  Appare  soprattutto  urgente   un   intervento   legislativo
immediato  che  disponga  un  sostegno  in  favore  delle   attivita'
economiche  e  produttive,  aventi  sede  operativa  all'interno  del
perimetro  territoriale  regionale  interessato  dalla  chiusura   in
questione, ossia lungo la viabilita'  E45  ricadente  nei  Comuni  di
Pieve S. Stefano e Sansepolcro, finalizzato in via  prioritaria  alla
salvaguardia dell'occupazione. 
    12. L'intervento normativo in  questione  prevede,  altresi',  un
contributo «una tantum»  a  favore  delle  imprese  di  autotrasporto
merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati ai sensi
della del. g.r. 96/2019 e  del.  g.r.  163/2019  sopracitate,  tenuto
conto degli svantaggi e dei  maggiori  costi  derivanti  da  percorsi
stradali aggiuntivi  causati  dall'interruzione  del  traffico  sulla
viabilita' della E45. 
    13. Al fine di  consentire  l'immediata  applicazione  delle  sue
disposizioni occorre disporre  l'entrata  in  vigore  della  presente
legge il giorno della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Intervento finanziario straordinario 
          a favore delle attivita' economiche e produttive 
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e
le conseguenze negative nell'ambito  occupazionale,  derivanti  dalla
chiusura totale della SS 3-bis Tiberina e l'interdizione al  traffico
veicolare  in  entrambe  le  direzioni  del  viadotto  «Puleto»,   e'
riconosciuto  un  sostegno  finanziario  in  favore  delle  attivita'
economiche e produttive aventi sede  operativa  con  accesso  diretto
sulla viabilita' E45 nel tratto ricadente  nei  Comuni  di  Pieve  S.
Stefano e Sansepolcro. 
  2. Il sostegno finanziario e' determinato sulla base del decremento
del fatturato subito nel periodo intercorrente tra  la  data  del  16
gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e,  in  ogni
caso, non oltre la data  del  15  aprile  2019,  rispetto  al  valore
mediano del corrispondente periodo del triennio 2016  -  2018,  sulla
base dei seguenti criteri: 
    a) la misura massima del sostegno puo' giungere fino al  100  per
cento del decremento di fatturato subito e dimostrato  ai  sensi  del
comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili; 
    b) e' in ogni caso applicato un  abbattimento  sulla  base  della
stima dei costi variabili eventualmente  non  sostenuti  nel  periodo
considerato, da determinarsi con riferimento al valore mediano di cui
all'alinea del presente comma; 
    c) il sostegno e' concesso nel rispetto della  normativa  europea
in materia di aiuti di stato; 
    d) il sostegno e'  condizionato  al  mantenimento  dei  posti  di
lavori, nonche' al rispetto dei diritti dei  lavoratori  dell'impresa
richiedente e beneficiaria dello stesso. 
  3. Il decremento di fatturato e' dimostrato mediante  dichiarazione
del rappresentate legale resa ai sensi dell'art. 46 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto  autentico
delle  pertinenti  scritture  contabili  attinenti  ai   periodi   di
riferimento indicati in precedenza. 
  4. E', altresi', riconosciuto un contributo «una tantum»  a  favore
delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e  operativa
nei comuni individuati a seguito  della  dichiarazione  di  stato  di
emergenza regionale, tenuto conto  degli  svantaggi  e  dei  maggiori
costi   derivanti   da   percorsi   stradali    aggiuntivi    causati
dall'interruzione del traffico sulla viabilita' della E45. 
  5. Il contributo, pari ad euro 300,00 per ciascun  veicolo  adibito
al  trasporto  cose,  e'  erogato  previa  istanza   presentata   dal
rappresentante    legale    delle    imprese    suddette,    mediante
autocertificazione e secondo lo schema approvato con la deliberazione
della Giunta regionale di cui al comma 6. 
  6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro  sette
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
dettaglia le modalita' di determinazione del sostegno finanziario nel
rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le  modalita'  di
presentazione  delle  domande,  di  istruttoria  delle  stesse  e  di
erogazione delle somme.