(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15  del
                           27 marzo 2019) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 25  febbraio  2000,  n.  16  (Riordino  in
materia di igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria,  igiene  degli
alimenti, medicina legale e farmaceutica); 
  Vista la legge regionale 27  luglio  2004,  n.  38  (Norme  per  la
disciplina della ricerca,  della  coltivazione  e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali); 
  Vista la legge regionale 2 novembre 2016, n.  74  (Disposizioni  in
materia di acque termali. Modifiche alla legge regionale n. 38/2004); 
  Visto il parere favorevole  del  Comitato  di  direzione,  espresso
nella seduta del 13 dicembre 2018; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'art.  17  del
regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1466  del  17
dicembre  2018  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo  schema   di
regolamento di attuazione  della  legge  regionale  38/2004  ai  fini
dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 42 dello Statuto; 
  Visto il parere obbligatorio n. 52 espresso ai sensi  dell'art.  42
dello Statuto dalla 2°  Commissione  «Sviluppo  economico  e  rurale,
cultura, istruzione, formazione» e dalla 3°  Commissione  «Sanita'  e
politiche sociali»  del  consiglio  regionale  riunite  nella  seduta
congiunta del 5 febbraio 2019; 
  Visto l'ulteriore parere della direzione generale della presidenza; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  11  marzo  2019,  n.
326; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La legge  regionale  n.  74/2016  ha  integrato  la  normativa
regionale in materia di  acque  minerali  naturali,  inserendo  nella
legge di settore la disciplina specifica  relativa  all'utilizzazione
delle acque termali e  agli  stabilimenti  termali,  con  particolare
riferimento ai requisiti  ed  alle  modalita'  di  autorizzazione  ed
accreditamento. 
    2. Il carattere tecnico di tale disciplina, delineata  a  livello
legislativo nei suoi elementi fondamentali, ne  rende  indispensabile
l'attuazione in sede regolamentare  per  gli  aspetti  sostanziali  e
procedurali di dettaglio. 
    3. Di accogliere i pareri delle competenti Commissioni consiliari
e di adeguare conseguentemente il testo. 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Inserimento del Capo V-bis nel d.p.g.r. 11/R/2009 
 
  1. Dopo l'art. 25 del decreto del presidente della Giunta regionale
24 marzo 2009, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale
27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della  ricerca,  della
coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e
termali») e' inserito il seguente: 
    «Capo V-bis - Trattamento delle acque termali. Autorizzazione  ed
accreditamento degli stabilimenti termali».