(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 27 marzo 2019) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione; Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto; Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica); Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali); Vista la legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla legge regionale n. 38/2004); Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 13 dicembre 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 17 dicembre 2018 con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento di attuazione della legge regionale 38/2004 ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 42 dello Statuto; Visto il parere obbligatorio n. 52 espresso ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dalla 2° Commissione «Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione» e dalla 3° Commissione «Sanita' e politiche sociali» del consiglio regionale riunite nella seduta congiunta del 5 febbraio 2019; Visto l'ulteriore parere della direzione generale della presidenza; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2019, n. 326; Considerato quanto segue: 1. La legge regionale n. 74/2016 ha integrato la normativa regionale in materia di acque minerali naturali, inserendo nella legge di settore la disciplina specifica relativa all'utilizzazione delle acque termali e agli stabilimenti termali, con particolare riferimento ai requisiti ed alle modalita' di autorizzazione ed accreditamento. 2. Il carattere tecnico di tale disciplina, delineata a livello legislativo nei suoi elementi fondamentali, ne rende indispensabile l'attuazione in sede regolamentare per gli aspetti sostanziali e procedurali di dettaglio. 3. Di accogliere i pareri delle competenti Commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Inserimento del Capo V-bis nel d.p.g.r. 11/R/2009 1. Dopo l'art. 25 del decreto del presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali») e' inserito il seguente: «Capo V-bis - Trattamento delle acque termali. Autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti termali».