(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 - Speciale - del 14  marzo
                                2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi  regionali  di  spesa
  permanente e di sostegno all'economia  e  di  interventi  sostenuti
  finanziariamente dallo Stato 
 
  1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi  regionali
di spesa a carattere continuativo - ricorrente  ed  a  pluriennalita'
determinata, la cui quantificazione annua e' rinviata alla  legge  di
bilancio, sono fissate  per  il  triennio  2019  -  2021  nei  limiti
indicati nella tabella A, allegata alla presente legge. 
  2. Gli stanziamenti  di  spesa  per  il  rifinanziamento  di  leggi
regionali che prevedono interventi finalizzati  allo  sviluppo  e  al
sostegno dell'economia, classificati tra le spese in conto  capitale,
sono determinati per il triennio 2019-2021 nei limiti indicati  nella
tabella B, allegata alla presente legge. 
  3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre  forme
di intervento promossi e sostenuti  dal  contributo  dello  Stato  e'
stabilito per il triennio 2019-2021 nei limiti indicati nella tabella
C, allegata alla presente legge.