(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19  del
                           19 aprile 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021); 
  Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017,  n.  125  (Regolamento
recante l'individuazione dei  beneficiari,  la  commisurazione  degli
aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli  interventi
di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della Regione); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia  di
polizia comunale e provinciale); 
  Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione  della
partecipazione  azionaria  nella  societa'  Sviluppo  Italia  Toscana
s.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana spa); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a
favorire la  mobilita'  individuale  e  l'autonomia  personale  delle
persone con disabilita'); 
  Vista la legge regionale 11 maggio 2018,  n.  19  (Disposizioni  in
materia di attivita' e  modalita'  di  finanziamento  della  societa'
Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2019); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
    1. Al fine di contenere il livello  complessivo  della  pressione
tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla  l.r.  57/2017,
che ha ridotto del 100 per cento  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle concessioni statali per l'occupazione  e  l'uso  dei  beni  del
demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato  di  cui  all'art.
17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016, e in  coerenza  con  gli
equilibri  generali  di  finanza  pubblica,  e'  opportuno   abrogare
l'imposta regionale sulle concessioni  statali  per  l'occupazione  e
l'uso  dei  beni  del  demanio   e   del   patrimonio   indisponibile
relativamente alle concessioni di derivazioni di acque  pubbliche  di
cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015. 
    2. L'art. 1, comma 1048, della l. 145/2018, ha stabilito  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2019 gli  autoveicoli  e  i  motoveicoli  di
interesse   storico   e    collezionistico    con    anzianita'    di
immatricolazione compresa tra  i  venti  e  i  ventinove  anni,  sono
assoggettati  al  pagamento  della  tassa  automobilistica  con   una
riduzione  pari  al  50  per  cento.  Tenuto  conto  della   suddetta
agevolazione statale, e' opportuno eliminare la riduzione del 10  per
cento disposta per gli stessi veicoli dalla l.r.  86/2014  in  quanto
ricompresa all'interno  dell'agevolazione  disposta  dal  legislatore
nazionale. 
    3.  Il  Governo  ha  impugnato  l'art.  8   (Norma   finanziaria.
Sostituzione dell'art. 7 della  l.r.  28/2008)  della  l.r.  19/2018,
rilevando  in  particolare  che  «nella  misura  in  cui  dispone  un
trasferimento  di  risorse  destinate  al   finanziamento   ordinario
corrente per l'erogazione di  livelli  essenziali  di  assistenza  ad
altra destinazione, non riconducibile alla tutela  della  salute,  la
normativa  in  esame  risulta  in  contrasto»  con  alcuni  parametri
costituzionali; 
    4. La Regione Toscana ha gia' provveduto  a  superare  sul  piano
contabile l'anomalia oggetto di rilievo da parte del Governo  con  la
l.r. 75/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-21, e si
e' impegnata ad allineare  le  disposizioni  normative  di  copertura
previste nell'art. 8 della l.r. 19/2018  all'attuale  situazione.  E'
quindi necessario sostituire nuovamente  l'articolo  gia'  sostituito
dall'art. 8 della l.r. 19/2018, e abrogare quest'ultimo; 
    5.  E'  necessario  il  concorso  della  Regione  Toscana   anche
attraverso un contributo agli investimenti in  favore  dell'Autorita'
di  sistema  portuale  del  Mar   Tirreno   settentrionale   per   la
realizzazione di interventi sul porto di Piombino  per  l'importo  di
euro 4.895.000,00 nell'anno 2020; 
    6. Al fine di favorire la piena integrazione  delle  persone  con
disabilita' e' necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro nelle
annualita'  2019  e  2020,  che  risulta  indispensabile   per   dare
attuazione  a  quanto  previsto  dalla  l.r.  81/2017,  mediante   la
realizzazione delle misure  applicative  e  di  sostegno  finanziario
dirette  ad  assicurare  la  concessione  dei  contributi   per   gli
interventi  effettuati  dall'anno  2018,  relativi   all'acquisto   e
adattamento di autoveicoli per la mobilita' individuale delle persone
con disabilita', nonche' per il conseguimento della patente di  guida
delle categorie A, B o C speciali; 
    7. In sede di valutazione dell'art. 5, comma 4, lettera d), della
l.r. 73/2018, il Dipartimento affari regionali della  Presidenza  del
Consiglio ha eccepito che subordinare il  contributo  per  figli  con
disabilita' all'assenza di condanne penali nei confronti dei genitori
contrasta con la ratio della norma e si pone  in  contraddizione  con
gli articoli 31 e 32 della Costituzione nonche', potenzialmente,  con
l'art. 117 che riserva allo Stato l'ordinamento penale. Il Presidente
della  Giunta  regionale  si  e'  impegnato  a  cassare  la   lettera
osservata; 
    8.  Per  consentire  l'avvio  delle  procedure  di  gara  per  la
realizzazione delle  opere  relative  allo  scavalco  ferroviario  di
Livorno e' necessario, nelle more degli atti  statali  di  attuazione
delle previsioni di  cui  all'art.  1,  comma  140,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019),
con riferimento alla quota di compartecipazione statale pari ad  euro
2.500.000,00  per  la  realizzazione  dello  scavalco,  prevedere  un
ulteriore stanziamento di pari  importo  e  quindi  uno  stanziamento
complessivo di euro 5.700.000,00 a carico del bilancio regionale; 
    9. E' necessaria una migliore  definizione  di  un  pacchetto  di
interventi che, anche alla luce della riforma del  funzionamento  del
fondo centrale di garanzia, entrata in vigore il 15 marzo 2019, operi
a favore del sistema delle micro, piccole e medie  imprese,  in  modo
integrato mediante l'attivazione  di  una  sezione  speciale  Toscana
presso il fondo centrale di garanzia che consenta di incrementare  il
livello  di  copertura  delle  garanzie  rilasciate  dai  Confidi  la
costituzione di un fondo di garanzia regionale e la previsione di una
linea  di  sostegno  per  favorire  l'abbattimento  dei  costi  delle
operazioni di garanzie sostenuto dalle imprese. Tale  linea  operera'
ad integrazione e in modalita' complementare delle altre due, in modo
da massimizzare i benefici a favore delle imprese; 
    10. Nel sostituire il testo dell'art. 26 della l.r.  73/2018,  si
da' altresi' seguito all'impegno assunto dal Presidente della  Giunta
regionale,  dopo  un'osservazione  del   Ministero   dello   sviluppo
economico (MISE), di eliminare l'originaria previsione di una riserva
regionale nell'ambito del fondo di garanzia per le  piccole  e  medie
imprese, ritenuta dal MISE prerogativa delle norme statali; 
    11. E' opportuno rafforzare la dotazione  finanziaria  del  fondo
«Garanzia toscana» stanziando ulteriori euro 34.000.000,00  a  valere
sull'annualita' 2019; 
    12. Per tutelare  la  pretesa  creditoria  della  Regione  e  per
soddisfare  gli  interessi  meritevoli  di   tutela   relativi   alla
salvaguardia  del  patrimonio  regionale  e'  necessario  autorizzare
l'acquisto di immobili di proprieta' della Interporto toscano Amerigo
Vespucci  S.p.A.,  o,  se  l'acquisto  degli  immobili  non   dovesse
perfezionarsi, provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed
alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore; 
    13.  E'  necessario  il  concorso   regionale,   attraverso   uno
stanziamento di 150  milioni  di  euro  nel  triennio  2019  -  2021,
all'attuazione del piano di investimenti presentato, con  riferimento
al medesimo arco di tempo, dalle aziende  sanitarie,  per  assicurare
agli assistiti servizi sanitari  di  qualita'  mediante  strutture  e
tecnologie sanitarie adeguate; 
    14.  E'  opportuno  che  la  Regione  concorra  finanziariamente,
insieme al Comune e alla Citta' metropolitana di Firenze, a sostenere
la spesa per la realizzazione della nuova sede  del  Dipartimento  di
scienze e  tecnologie  agrarie,  alimentari  ambientali  e  forestali
dell'Universita' degli studi di Firenze; 
    15. Alla luce dell'evoluzione  della  disciplina  forestale,  che
negli ultimi anni sta evidenziando nuove esigenze e nuove necessita',
e del  ruolo  assunto  dalla  Regione,  competente  per  materia,  in
particolare attraverso lo sviluppo di approcci partecipativi quali la
foresta modello e le comunita' di bosco, e' opportuno sviluppare  con
l'Universita' degli studi  di  Firenze  un  approccio  sistematico  e
adeguato in termini di ricerca di modelli innovativi; 
    16. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con il
regolamento adottato con decreto 14 luglio 2017, n. 125  (Regolamento
recante l'individuazione dei  beneficiari,  la  commisurazione  degli
aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli  interventi
di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208) ha stabilito i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di
contributi  ai  servizi  di  trasporto  ferroviario   intermodale   e
trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali,  al
fine di sostenere il  completo  sviluppo  del  sistema  di  trasporto
intermodale. L'art. 3, comma 4, del d.m. trasporti  125/2017  prevede
che regioni e province autonome  possano  destinare  risorse  per  le
medesime finalita'.  E'  pertanto  opportuno  prevedere  il  concorso
finanziario della  Regione  per  integrare  le  risorse  stanziate  a
livello nazionale, al fine  di  incentivare  l'utilizzo  dei  servizi
ferroviari che interessano il territorio regionale; 
    17. E' necessario dare attuazione alla disposizione dell'art.  1,
comma 851, della l. 145/2018, provvedendo ad adeguare  le  iscrizioni
sul bilancio di previsione regionale 2019/2021 dell'anticipazione  di
liquidita' prevista dallo stesso art. 1, commi 849 e seguenti; 
    18. E' necessario autorizzare la Regione ad assegnare fino  a  un
massimo di euro 8.820.000,00 annui  alle  aziende  sanitarie  per  il
reintegro dei  rispettivi  patrimoni  netti,  ridotti  dalle  perdite
d'esercizio determinate dagli ammortamenti  non  coperti,  in  attesa
della definizione, presso il Tavolo tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti  regionali,  della  effettiva  idoneita'  delle   risorse
assegnate  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  418/2019,  a
ripristinare il patrimonio netto consolidato del  servizio  sanitario
regionale; 
    19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Abrogazione dell'imposta regionale sulle concessioni  di  derivazione
                         di acque pubbliche 
 
  1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge  regionale  30
dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri  della  Regione),
e' abrogata a partire dall'anno di imposta 2019. 
  2. Per i pagamenti effettuati per l'intero  ammontare  dell'imposta
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. 2/1971, dal  1°
gennaio alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  viene
disposta la restituzione dell'imposta. 
  3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1,  sono
stimate nell'importo di euro 1.300.000,00  per  ciascuno  degli  anni
2019, 2020 e 2021 e sono imputate agli stanziamenti  della  Tipologia
101 «Imposte, tasse e proventi assimilati»,  del  Titolo  1  «Entrate
correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e  perequativa»  del
bilancio di previsione 2019 - 2021. 
  4. All'onere di spesa di cui al comma 2, stimato in  euro  1.500,00
per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della  Missione  1
«Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione»,  Programma   04
«Gestione delle entrate  tributarie  e  servizi  fiscali»,  Titolo  1
«Spese correnti» del bilancio  di  previsione  2019-2021,  annualita'
2019.