(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione); Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale); Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana spa); Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilita' individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilita'); Vista la legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attivita' e modalita' di finanziamento della societa' Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008); Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2019); Considerato quanto segue: 1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla l.r. 57/2017, che ha ridotto del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016, e in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, e' opportuno abrogare l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015. 2. L'art. 1, comma 1048, della l. 145/2018, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tenuto conto della suddetta agevolazione statale, e' opportuno eliminare la riduzione del 10 per cento disposta per gli stessi veicoli dalla l.r. 86/2014 in quanto ricompresa all'interno dell'agevolazione disposta dal legislatore nazionale. 3. Il Governo ha impugnato l'art. 8 (Norma finanziaria. Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 28/2008) della l.r. 19/2018, rilevando in particolare che «nella misura in cui dispone un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione di livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute, la normativa in esame risulta in contrasto» con alcuni parametri costituzionali; 4. La Regione Toscana ha gia' provveduto a superare sul piano contabile l'anomalia oggetto di rilievo da parte del Governo con la l.r. 75/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-21, e si e' impegnata ad allineare le disposizioni normative di copertura previste nell'art. 8 della l.r. 19/2018 all'attuale situazione. E' quindi necessario sostituire nuovamente l'articolo gia' sostituito dall'art. 8 della l.r. 19/2018, e abrogare quest'ultimo; 5. E' necessario il concorso della Regione Toscana anche attraverso un contributo agli investimenti in favore dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione di interventi sul porto di Piombino per l'importo di euro 4.895.000,00 nell'anno 2020; 6. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilita' e' necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro nelle annualita' 2019 e 2020, che risulta indispensabile per dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 81/2017, mediante la realizzazione delle misure applicative e di sostegno finanziario dirette ad assicurare la concessione dei contributi per gli interventi effettuati dall'anno 2018, relativi all'acquisto e adattamento di autoveicoli per la mobilita' individuale delle persone con disabilita', nonche' per il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali; 7. In sede di valutazione dell'art. 5, comma 4, lettera d), della l.r. 73/2018, il Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio ha eccepito che subordinare il contributo per figli con disabilita' all'assenza di condanne penali nei confronti dei genitori contrasta con la ratio della norma e si pone in contraddizione con gli articoli 31 e 32 della Costituzione nonche', potenzialmente, con l'art. 117 che riserva allo Stato l'ordinamento penale. Il Presidente della Giunta regionale si e' impegnato a cassare la lettera osservata; 8. Per consentire l'avvio delle procedure di gara per la realizzazione delle opere relative allo scavalco ferroviario di Livorno e' necessario, nelle more degli atti statali di attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), con riferimento alla quota di compartecipazione statale pari ad euro 2.500.000,00 per la realizzazione dello scavalco, prevedere un ulteriore stanziamento di pari importo e quindi uno stanziamento complessivo di euro 5.700.000,00 a carico del bilancio regionale; 9. E' necessaria una migliore definizione di un pacchetto di interventi che, anche alla luce della riforma del funzionamento del fondo centrale di garanzia, entrata in vigore il 15 marzo 2019, operi a favore del sistema delle micro, piccole e medie imprese, in modo integrato mediante l'attivazione di una sezione speciale Toscana presso il fondo centrale di garanzia che consenta di incrementare il livello di copertura delle garanzie rilasciate dai Confidi la costituzione di un fondo di garanzia regionale e la previsione di una linea di sostegno per favorire l'abbattimento dei costi delle operazioni di garanzie sostenuto dalle imprese. Tale linea operera' ad integrazione e in modalita' complementare delle altre due, in modo da massimizzare i benefici a favore delle imprese; 10. Nel sostituire il testo dell'art. 26 della l.r. 73/2018, si da' altresi' seguito all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, dopo un'osservazione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di eliminare l'originaria previsione di una riserva regionale nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ritenuta dal MISE prerogativa delle norme statali; 11. E' opportuno rafforzare la dotazione finanziaria del fondo «Garanzia toscana» stanziando ulteriori euro 34.000.000,00 a valere sull'annualita' 2019; 12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale e' necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprieta' della Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., o, se l'acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi, provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore; 13. E' necessario il concorso regionale, attraverso uno stanziamento di 150 milioni di euro nel triennio 2019 - 2021, all'attuazione del piano di investimenti presentato, con riferimento al medesimo arco di tempo, dalle aziende sanitarie, per assicurare agli assistiti servizi sanitari di qualita' mediante strutture e tecnologie sanitarie adeguate; 14. E' opportuno che la Regione concorra finanziariamente, insieme al Comune e alla Citta' metropolitana di Firenze, a sostenere la spesa per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali dell'Universita' degli studi di Firenze; 15. Alla luce dell'evoluzione della disciplina forestale, che negli ultimi anni sta evidenziando nuove esigenze e nuove necessita', e del ruolo assunto dalla Regione, competente per materia, in particolare attraverso lo sviluppo di approcci partecipativi quali la foresta modello e le comunita' di bosco, e' opportuno sviluppare con l'Universita' degli studi di Firenze un approccio sistematico e adeguato in termini di ricerca di modelli innovativi; 16. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con il regolamento adottato con decreto 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha stabilito i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. L'art. 3, comma 4, del d.m. trasporti 125/2017 prevede che regioni e province autonome possano destinare risorse per le medesime finalita'. E' pertanto opportuno prevedere il concorso finanziario della Regione per integrare le risorse stanziate a livello nazionale, al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale; 17. E' necessario dare attuazione alla disposizione dell'art. 1, comma 851, della l. 145/2018, provvedendo ad adeguare le iscrizioni sul bilancio di previsione regionale 2019/2021 dell'anticipazione di liquidita' prevista dallo stesso art. 1, commi 849 e seguenti; 18. E' necessario autorizzare la Regione ad assegnare fino a un massimo di euro 8.820.000,00 annui alle aziende sanitarie per il reintegro dei rispettivi patrimoni netti, ridotti dalle perdite d'esercizio determinate dagli ammortamenti non coperti, in attesa della definizione, presso il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, della effettiva idoneita' delle risorse assegnate con deliberazione della Giunta regionale 418/2019, a ripristinare il patrimonio netto consolidato del servizio sanitario regionale; 19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Abrogazione dell'imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e' abrogata a partire dall'anno di imposta 2019. 2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. 2/1971, dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell'imposta. 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, sono stimate nell'importo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2019 - 2021. 4. All'onere di spesa di cui al comma 2, stimato in euro 1.500,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019.