(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 24 aprile 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119 della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m) dello Statuto; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato); Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato); Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei Fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»); Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214); Considerato quanto segue: 1) nell'ambito della normativa di settore, dei progetti e dei protocolli di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, la regione recepisce l'esigenza, nel caso di realizzazione da parte di terzi, di affidare i beni interessati in concessione di valorizzazione per un periodo congruo al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'iniziativa e, comunque, non superiore ai cinquanta anni. Inoltre, la regione promuove l'utilizzo per finalita' di pubblico interesse dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata; 2) con riferimento all'amministrazione e gestione del patrimonio disponibile, la regione viene incontro alle emergenze abitative dei comuni toscani, prevedendo la possibilita' di assegnare a detti enti la proprieta' superficiaria di unita' abitative in alternativa alla vendita, su motivata richiesta dei comuni stessi; 3) con riguardo ai soggetti del terzo settore e relativamente alla valorizzazione dei beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile appositamente individuati con deliberazione della giunta regionale, si applicheranno le condizioni di assegnazione piu' favorevoli eventualmente stabilite dalla normativa di settore, ponendo a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi, potendo realizzare anche in forma di autorecupero i lavori necessari. Si definisce autorecupero quella particolare metodologia edificativa di abitazioni nella quale i protagonisti del processo produttivo sono gli stessi committenti, cittadini italiani e stranieri e quindi i soggetti attuatori sono singoli o nuclei familiari. La regione promuovera' inoltre, mediante accordi tra amministrazioni, l'utilizzo per finalita' di pubblico interesse da parte di soggetti del terzo settore di immobili degli enti locali, nell'ambito e nel rispetto dei loro ordinamenti; 4) al fine di agevolare le operazioni di vendita anche in relazione ai profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato immobiliare italiano e per valorizzare le professionalita' interne all'amministrazione, si introducono modifiche tecniche legate alla stima dei beni ed alle procedure di alienazione dei beni immobili; Approva la presente legge: Art. 1 Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2004 1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi, i beni interessati possono essere affidati in concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, mediante procedure di evidenza pubblica in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare dell'art. 58».