(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 20 del 24 aprile 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art.  117,  commi  terzo  e  quarto,  e  l'art.  119  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m) dello Statuto; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440   (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato); 
  Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio  1924,  n.
827 (Regolamento  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la
contabilita' generale dello Stato); 
  Visto il decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351  (Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei Fondi comuni  di  investimento
immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge  23  novembre
2001, n. 410; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
  Vista la legge  regionale  27  dicembre  2004,  n.  77  (Demanio  e
patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge  regionale  21
marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»); 
  Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8  (Disposizioni  urgenti
in materia di alienazione e valorizzazione di  immobili  pubblici  in
attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento
dei conti pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214); 
  Considerato quanto segue: 
    1) nell'ambito della normativa di settore,  dei  progetti  e  dei
protocolli di valorizzazione del proprio patrimonio  immobiliare,  la
regione recepisce l'esigenza, nel caso di realizzazione da  parte  di
terzi,  di  affidare   i   beni   interessati   in   concessione   di
valorizzazione   per   un   periodo   congruo    al    raggiungimento
dell'equilibrio economico dell'iniziativa e, comunque, non  superiore
ai cinquanta  anni.  Inoltre,  la  regione  promuove  l'utilizzo  per
finalita' di pubblico interesse dei  beni  immobili  confiscati  alla
criminalita' organizzata; 
    2) con riferimento all'amministrazione e gestione del  patrimonio
disponibile, la regione viene incontro alle emergenze  abitative  dei
comuni toscani, prevedendo la possibilita' di assegnare a detti  enti
la proprieta' superficiaria di unita' abitative in  alternativa  alla
vendita, su motivata richiesta dei comuni stessi; 
    3) con riguardo ai soggetti del  terzo  settore  e  relativamente
alla valorizzazione dei beni regionali del  demanio,  del  patrimonio
indisponibile e di quello disponibile appositamente  individuati  con
deliberazione della giunta regionale, si applicheranno le  condizioni
di  assegnazione  piu'  favorevoli  eventualmente   stabilite   dalla
normativa di settore, ponendo  a  carico  del  concessionario  o  del
conduttore gli oneri per la manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
dei beni stessi, potendo realizzare anche in forma di autorecupero  i
lavori  necessari.  Si  definisce  autorecupero  quella   particolare
metodologia edificativa di abitazioni nella quale i protagonisti  del
processo produttivo sono gli stessi committenti, cittadini italiani e
stranieri e  quindi  i  soggetti  attuatori  sono  singoli  o  nuclei
familiari. La  regione  promuovera'  inoltre,  mediante  accordi  tra
amministrazioni, l'utilizzo per finalita' di  pubblico  interesse  da
parte di soggetti del terzo settore di immobili  degli  enti  locali,
nell'ambito e nel rispetto dei loro ordinamenti; 
    4) al fine  di  agevolare  le  operazioni  di  vendita  anche  in
relazione ai profondi mutamenti intervenuti  negli  ultimi  anni  nel
mercato immobiliare italiano e per  valorizzare  le  professionalita'
interne all'amministrazione, si introducono modifiche tecniche legate
alla stima dei  beni  ed  alle  procedure  di  alienazione  dei  beni
immobili; 
 
                               Approva 
 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Progetti  di  miglioramento  e  valorizzazione  dei  beni.  Modifiche
            all'art. 12 della legge regionale n. 77/2004 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale  27  dicembre
2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della  Regione  Toscana.  Modifiche
alla legge regionale 21 marzo 2000,  n.  39  «Legge  forestale  della
Toscana»), e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi, i beni
interessati possono essere affidati in concessione di valorizzazione,
per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio
economico dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta  anni,
mediante  procedure  di  evidenza  pubblica   in   applicazione   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
in particolare dell'art. 58».