(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                     - n. 5 del 26 aprile 2019) 
 
 
     IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
           Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 
       22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) 
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  n.  12/1995  e   successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Finalita'). - 1. La Regione, in  attuazione  dell'art.  2,
comma 2, lettera i), dello statuto e nel rispetto delle  finalita'  e
dei principi fondamentali della legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge
quadro  sulle  aree   protette)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, istituisce e disciplina le aree  naturali  protette  al
fine di garantire e promuovere la conoscenza,  la  conservazione,  la
valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria. 
  2. Il patrimonio naturale e' costituito dalle formazioni fisiche  e
biologiche, aventi particolare valore naturalistico e ambientale, che
caratterizzano il territorio regionale quale frutto  dell'interazione
fra uomo e natura e, come tali, rappresentano  una  parte  essenziale
dell'identita' regionale da preservare e trasmettere alle generazioni
future. 
  3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2,
specie se vulnerabili, sono  sottoposti  a  uno  speciale  regime  di
tutela e di gestione, allo scopo di perseguire,  in  particolare,  le
seguenti finalita': 
    a) conservazione di specie animali o  vegetali,  di  associazioni
vegetali o  forestali,  di  singolarita'  geologiche,  di  formazioni
paleontologiche, di  comunita'  biologiche,  di  biotopi,  di  valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici  e
idrogeologi, di equilibri ecologici; 
    b) applicazione di metodi di gestione o  di  restauro  ambientale
idonei a realizzare un'integrazione tra  uomo  e  ambiente  naturale,
anche   mediante   la   salvaguardia   dei   valori    antropologici,
archeologici,   storici   e   architettonici   e   delle    attivita'
agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
    c) promozione di attivita' di  educazione,  di  formazione  e  di
ricerca scientifica, nonche' di attivita' ricreative compatibili; 
    d)  difesa  e  ricostituzione   degli   equilibri   idraulici   e
idrogeologici; 
    e)  valorizzazione  e  sperimentazione  di  attivita'  produttive
compatibili. 
  4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di  cui
al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. 
  5. La Regione riconosce nella partecipazione delle comunita' locali
ai processi di programmazione, di pianificazione e di gestione  delle
aree protette uno strumento essenziale per la  tutela  dell'ambiente,
del paesaggio e dell'identita' territoriale e un  fattore  strategico
per lo sviluppo sostenibile dell'economia locale, specie per le  aree
interne e disagiate. 
  6. La Regione promuove e partecipa all'istituzione di aree protette
interregionali e nazionali.».