(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 5 del 26 aprile 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) 1. L'art. 1 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La Regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera i), dello statuto e nel rispetto delle finalita' e dei principi fondamentali della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce e disciplina le aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria. 2. Il patrimonio naturale e' costituito dalle formazioni fisiche e biologiche, aventi particolare valore naturalistico e ambientale, che caratterizzano il territorio regionale quale frutto dell'interazione fra uomo e natura e, come tali, rappresentano una parte essenziale dell'identita' regionale da preservare e trasmettere alle generazioni future. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti a uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita': a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologi, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonche' di attivita' ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; e) valorizzazione e sperimentazione di attivita' produttive compatibili. 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. 5. La Regione riconosce nella partecipazione delle comunita' locali ai processi di programmazione, di pianificazione e di gestione delle aree protette uno strumento essenziale per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'identita' territoriale e un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile dell'economia locale, specie per le aree interne e disagiate. 6. La Regione promuove e partecipa all'istituzione di aree protette interregionali e nazionali.».