(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 aprile 2019 - Supplemento Ordinario n. 15) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dal decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonche' gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere maggiormente efficaci le misure di semplificazione vigenti, anche in termini di celerita' e chiarezza applicativa. 2. La presente legge disciplina, altresi', istituti per la promozione del territorio regionale e per lo sviluppo sostenibile delle attivita' produttive ivi insediate, nonche' per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e per la valorizzazione delle aree naturali.