(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'8 maggio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformita' con i principi dell'Unione europea, valorizza e promuove le manifestazioni e gli eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialita', proprie di ciascuna Comunita' del Friuli Venezia Giulia. 2. La Regione individua percorsi, modalita', contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realta' che promuovono le attivita' di cui al comma 1, al fine di preservarne la continuita' presente e futura.