(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'8 maggio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' art. 4
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1  (Statuto  speciale
della Regione Friuli Venezia Giulia), in armonia con la  Costituzione
e in conformita' con i  principi  dell'Unione  europea,  valorizza  e
promuove  le  manifestazioni  e  gli  eventi  pubblici  a   carattere
temporaneo e locale, espressione del  territorio,  della  tradizione,
della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialita',
proprie di ciascuna Comunita' del Friuli Venezia Giulia. 
  2. La Regione individua percorsi, modalita',  contributi  ed  altre
forme di sostegno per semplificare le  procedure  burocratiche  delle
realta' che promuovono le attivita' di cui al comma  1,  al  fine  di
preservarne la continuita' presente e futura.