(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 27 marzo 2019, n. 13). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale, tra l'altro, sono disciplinati gli interventi finanziari agevolati a valere sul Fondo per le iniziative economiche (di seguito «FRIE») e sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (di seguito «Fondo per lo sviluppo»); Visto il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con cui e' stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), con particolare riferimento all'art. 1, comma 16, il quale ha stabilito che il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2012 e' sostituito dal seguente: «2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di venticinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonche' di liberi professionisti, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorita' per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile»; Vista inoltre la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riferimento all'art. 2, comma 30, il quale stabilisce che, in deroga all'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di applicazione del regime di aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», i mutui e i finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/2012, inclusi il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute spese a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di agevolazione finanziaria; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalita' per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 1° marzo 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalita' per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA