(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 27 marzo 2019, n. 13). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme  in  materia
di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale,
tra l'altro, sono disciplinati gli interventi finanziari agevolati  a
valere sul Fondo per le iniziative economiche (di seguito  «FRIE»)  e
sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi
(di seguito «Fondo per lo sviluppo»); 
  Visto il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con cui e'
stato emanato il «Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito  in
attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28  (Legge  collegata
alla manovra di  bilancio  2019-2021),  con  particolare  riferimento
all'art. 1, comma 16, il quale ha stabilito che il comma 2  dell'art.
6 della legge regionale n. 2/2012 e' sostituito dal seguente: «2.  Le
dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di
finanziamenti  a  condizioni  agevolate,  della  durata  massima   di
venticinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie
imprese  industriali,  artigiane,  commerciali,  turistiche  e  delle
imprese dei servizi, nonche' di liberi  professionisti,  aventi  sede
operativa  nel  territorio  regionale,  per   la   realizzazione   di
iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorita' per  i
progetti di imprenditoria giovanile e femminile»; 
  Vista inoltre la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento
del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della  legge
regionale 10 novembre  2015,  n.  26),  con  particolare  riferimento
all'art. 2, comma 30, il quale stabilisce che, in deroga all'art. 36,
comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), nel caso di applicazione del regime  di  aiuti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  i
mutui e i finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione  di
cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/2012, inclusi il FRIE e  il
Fondo per lo sviluppo, possono avere  a  oggetto  iniziative  per  la
realizzazione delle quali sono state sostenute spese a decorrere  dal
1° gennaio dell'anno  precedente  a  quello  di  presentazione  della
domanda   per   l'attivazione   dell'intervento    di    agevolazione
finanziaria; 
  Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione alle imprese  di  agevolazioni
per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8,  comma  1,  della
legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del  Presidente  della
Regione 17 ottobre 2012, n. 209» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  327  del  1°
marzo 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione alle imprese  di  agevolazioni
per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8,  comma  1,  della
legge regionale 2/2012, emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 17 ottobre 2012, n. 209», nel testo allegato che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA