(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CEE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio, ed in particolare l'art. 81 relativo alle varieta'  di
uve da vino; 
  Considerato che l'art. 2 dell'accordo del 25  luglio  2002  tra  il
Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  definisce  i  criteri  di
classificazione delle varieta' di viti per uva da vino; 
  Visto  il  proprio  decreto  9  settembre   2003,   n.   0321/Pres.
(Regolamento recante la classificazione delle varieta'  di  viti  per
uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia); 
  Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento  recante
la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino coltivabili
nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  emanato  con   decreto   del
Presidente della Regione 9 settembre 2003, n.  321.»  e  ritenuto  di
emanarlo; 
  Richiamato l'art. 42 dello statuto speciale della Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  22  marzo  2019,  n.
473; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato «Regolamento di modifica al  regolamento  recante  la
classificazione delle varieta' di viti per uve  da  vino  coltivabili
nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  emanato  con   decreto   del
Presidente della  Regione  9  settembre  2003,  n.  321.»  nel  testo
allegato al presente decreto di cui costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA