(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato); Visto il comma 125 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ai sensi del quale «Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente»; Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano» emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del presidente della regione 25 gennaio 2012, n. 33» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 450 del 22 marzo 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del presidente della regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. II presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA