(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 marzo 2019 S09) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) che definisce i principi e le disposizioni in materia di sport; Visto, in particolare, l'art. 12 della legge regionale n. 8/2003 come modificato dai commi 7 e 8 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) con cui e' stata ridefinita in parte la disciplina prevedendo che l'amministrazione regionale conceda contributi alle associazioni e societa' sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ed ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; Visto il proprio decreto 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. con cui e' stato emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)»; Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201» e ritenuto di emanarlo; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 331 del 1° marzo 2019, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201»; Visto l'art. 29 della legge regionale n. 8/2003 che richiede l'acquisizione del parere della commissione consiliare competente; Preso atto che nella seduta del 19 marzo 2019 la V commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della giunta regionale n. 331 del 1° marzo 2019; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 454 del 22 marzo 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA