(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
            Friuli-Venezia Giulia del 29 marzo 2019 S09) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 3  aprile  2003,  n.  8  (Testo  unico  in
materia di sport) che definisce  i  principi  e  le  disposizioni  in
materia di sport; 
  Visto, in particolare, l'art. 12 della legge  regionale  n.  8/2003
come modificato dai commi 7 e 8 dell'art. 7 della legge regionale  28
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita'  2019)  con  cui  e'  stata
ridefinita in parte la disciplina  prevedendo  che  l'amministrazione
regionale conceda contributi alle associazioni  e  societa'  sportive
senza fini di lucro, ai comitati regionali delle federazioni sportive
nazionali e  delle  discipline  sportive  associate  ed  ai  comitati
regionali degli enti di promozione sportiva,  al  comitato  regionale
del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre
anni alla data di presentazione della domanda di contributo,  per  la
realizzazione   di   eventi   sportivi   eccezionali   di   interesse
internazionale che si  svolgono  nel  territorio  del  Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto il proprio decreto 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. con cui  e'
stato emanato il «Regolamento recante i criteri  e  le  modalita'  di
attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,  16,
18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.  8  (Testo  unico  in
materia di sport)»; 
  Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento recante
i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di  cui  agli
articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale  3  aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del
Presidente della regione 24 ottobre  2016,  n.  201»  e  ritenuto  di
emanarlo; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 331 del  1°  marzo
2019,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento di modifica del  regolamento  recante  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12,
13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8  (Testo
unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente  della
regione 24 ottobre 2016, n. 201»; 
  Visto l'art. 29  della  legge  regionale  n.  8/2003  che  richiede
l'acquisizione del parere della commissione consiliare competente; 
  Preso atto che nella seduta del 19  marzo  2019  la  V  commissione
consiliare permanente ha espresso parere  favorevole  sul  testo  del
regolamento approvato in via preliminare con la citata  deliberazione
della giunta regionale n. 331 del 1° marzo 2019; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione di giunta regionale  n.  454  del  22  marzo
2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante i
criteri e le modalita' di attuazione degli  interventi  di  cui  agli
articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale  3  aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del
Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201», nel testo allegato
al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA