(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed in particolare l'articolo 11, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 29/2017 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede il riconoscimento di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici; Visto in particolare il comma 2, del citato art. 11, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse; Visto inoltre il successivo comma 3 del medesimo art. 11, il quale prevede che l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti; Visto altresi' l'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata alla manovra di bilancio 2019 - 2020) che ha sostituito il comma 4-bis dell'articolo 11, della citata legge regionale n. 14/2002, disciplinando gli effetti applicativi del regolamento e la fase transitoria; Preso atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 14/2002, e' stata effettuata in data 8 marzo 2019 la contrattazione decentrata integrativa del personale con la sottoscrizione dell'accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria; Visto il testo del «Regolamento contenente criteri e modalita' per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo n della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 22 marzo 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento contenente criteri e modalita' per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo n della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare quale regolamento della regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA