(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia  n.  16 del  17  aprile
                                2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica
dei lavori pubblici) ed in particolare l'articolo 11, come sostituito
dall'articolo 18,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  29/2017  e
successive  modifiche   e   integrazioni,   il   quale   prevede   il
riconoscimento di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici; 
  Visto in particolare il comma 2,  del  citato  art.  11,  il  quale
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non  superiore  al  2  per  cento
modulate sull'importo dei  lavori,  posti  a  base  di  gara  per  le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse; 
  Visto inoltre il successivo comma 3 del medesimo art. 11, il  quale
prevede che l'80  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del  fondo
costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per  ciascuna  opera  o
lavoro,  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti   in   sede   di
contrattazione decentrata integrativa del personale,  sulla  base  di
apposito  regolamento  adottato  dalle  amministrazioni   secondo   i
rispettivi ordinamenti; 
  Visto altresi' l'art. 4, comma 1, lettera a) della legge  regionale
28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata  alla  manovra  di  bilancio
2019 - 2020) che ha sostituito il comma 4-bis dell'articolo 11, della
citata  legge  regionale  n.  14/2002,  disciplinando   gli   effetti
applicativi del regolamento e la fase transitoria; 
  Preso atto che,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,  della  legge
regionale n. 14/2002, e' stata effettuata in  data 8  marzo  2019  la
contrattazione  decentrata   integrativa   del   personale   con   la
sottoscrizione dell'accordo tra la  delegazione  trattante  di  parte
pubblica e le organizzazioni sindacali e la rappresentanza  sindacale
unitaria; 
  Visto il testo del «Regolamento contenente criteri e modalita'  per
la  ripartizione  degli  incentivi  per  funzioni  tecniche  per   la
realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo n della legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14, comma 1,  lettera  r)  della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17  (Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  455  del  22
marzo 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento contenente criteri e modalita' per la
ripartizione  degli  incentivi   per   funzioni   tecniche   per   la
realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo n della legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici)», nel testo  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare quale regolamento della regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della regione. 
 
                               FEDRIGA