(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG -
Riforma delle politiche industriali)  e,  in  particolare,  l'art.  7
(Riduzione aliquota Irap a favore di  nuove  imprese  e  imprese  che
trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione  Friuli-Venezia
Giulia) che introduce una riduzione dell'aliquota dell'Irap a  favore
di imprese di nuova costituzione o che  trasferiscono  l'insediamento
produttivo nel territorio regionale; 
  Atteso che la norma sopra citata stabilisce che il beneficio  della
riduzione dell'aliquota  Irap  a  favore  dei  suddetti  soggetti  e'
concessa nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti
d'importanza  minore  in  relazione  al  settore  di  attivita'   del
beneficiario di cui: 
    al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» ( G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure 
    al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24  dicembre  2013),
oppure 
    al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del  27  giugno
2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28  giugno
2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 ed in  particolare
l'art. 14, commi da 7 a 10, che ha stabilito un nuovo regime  per  la
misura introdotta dall'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015,
n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali); 
  Atteso, in particolare, che in ragione  delle  modifiche  apportate
dall'art. 14, comma 7 citato, al comma  1  dell'art.  7  della  legge
regionale 20 febbraio 2015,  n.  3  richiamata,  e'  previsto  che  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio  2019  per  i
soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b),  c)
ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali),  di  nuova  costituzione   o   che
trasferiscono l'insediamento  produttivo  nel  territorio  regionale,
l'aliquota Irap di cui all'art. 16,  commi  1  e  1-bis  del  decreto
legislativo n. 446/1997, sia pari a zero  per  i  primi  tre  anni  e
ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno; 
  Atteso altresi' che, in ragione  dell'art.  7,  comma  2-bis,  come
introdotto dall'art. 14, comma 9, citato, le riduzioni di aliquota di
nuova introduzione  si  applicano  anche  ai  soggetti  passivi  gia'
costituiti o  che  hanno  trasferito  l'insediamento  produttivo  nel
territorio regionale a decorrere dal 1° gennaio  2015,  con  aliquote
differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del  triennio  e
del quinquennio previsti dal comma 2 dell'art. 7 richiamato; 
  Atteso che, inoltre, in ragione  dell'art.  7,  comma  3-bis,  come
introdotto dall'art.  14,  comma  10,  citato,  nella  determinazione
dell'acconto dovuto dai soggetti passivi Irap  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive  per  il  periodo  d'imposta  in
corso alla data del 1° gennaio 2019  si  assume,  quale  imposta  del
periodo precedente, quella  che  si  sarebbe  determinata  applicando
all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della  legge  regionale  n.
3/2015, ai sensi del quale i criteri e  le  modalita'  di  attuazione
della disposizione di cui al medesimo art. 7,  comma 1  della  citata
legge, sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla  giunta
regionale entro centoottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
legge regionale n. 3/2015, su proposta dell'assessore  competente  in
materia di finanze di concerto con l'assessore competente in  materia
di attivita' produttive; 
  Visto  il  «Regolamento  concernente  criteri   e   modalita'   per
l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti
di  cui  all'art.  7  della  legge  regionale  20  febbraio,   n.   3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)» emanato con
proprio decreto del 24 giugno 2015, n. 0124/Pres.; 
  Visto il testo del «Regolamento recante  modifiche  al  regolamento
concernente criteri e modalita' per  l'applicazione  della  riduzione
dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della  legge
regionale  20  febbraio,  n.  3  (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle
politiche industriali)  emanato  con  decreto  del  presidente  della
regione 24 giugno 2015, n. 124» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 531 del 29 marzo; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  recante  modifiche  al  regolamento
concernente criteri e modalita' per  l'applicazione  della  riduzione
dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della  legge
regionale  20  febbraio,  n.  3  (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle
politiche industriali)  emanato  con  decreto  del  presidente  della
regione 24 giugno 2015,  n.  124»  nel  testo  allegato  al  presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della regione. 
 
                               FEDRIGA