(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 maggio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'articolo 9 dello Statuto; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, l'articolo 1, commi 965 e 966; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economia e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e, in particolare, l'articolo 45, comma 1; Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); Considerato quanto segue: 1. L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 aprile 2019 ha previsto la rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una regione o di una provincia autonoma, in virtu' della quale i provvedimenti normativi di ciascuna regione sono adottati nel rispetto dei parametri e dei criteri ivi indicati. Il documento di indirizzo approvato, ai sensi del punto 2, contestualmente all'Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per il quale le Regioni assumono altresi' l'indicazione di procedere all'abrogazione, laddove presente, del divieto di cumulo, rideterminando in tal caso il vitalizio senza l'applicazione delle clausole di salvaguardia, ma esclusivamente con il contributivo secco; 2. Il conseguente documento di indirizzo emanato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 17 aprile 2019; 3. Quanto disposto dall'Intesa e dal collegato atto di indirizzo, emanato contestualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai sensi del punto n. 2 dell'Intesa, per cui occorre procedere alla rideterminazione degli assegni vitalizi con il sistema di calcolo contributivo, applicandolo ai vitalizi in erogazione o sospesi, a quelli in attesa del raggiungimento dell'eta' prevista per il conseguimento e non ancora erogati e a quelli ripristinati dal 1° giugno 2019 per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo di cui di cui all'articolo 23-bis della legge regionale n. 3/2009; 4. Per effetto di tale operazione di ricalcolo, il vitalizio, inteso come un trattamento economico collegato ad un'indennita' di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico, viene quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere. Diversamente dal precedente regime a carattere retributivo, ove il trattamento economico era determinato senza alcuna connessione ai versamenti effettuati, con il nuovo sistema di calcolo il vitalizio e' ora rideterminato in base a quanto effettivamente versato nel corso del mandato svolto per cui viene meno ex nunc la ragione del divieto di cumulo sancito dall'articolo 23-bis della legge regionale n. 3/2009; 5. L'abrogazione del divieto di cumulo ha effetti dalla data del 1° giugno 2019, fermo restando quindi sino al 31 maggio 2019 il divieto di cumulo tra il vitalizio regionale e qualsiasi altro trattamento economico derivante dall'avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris; 1. Che la spesa annua complessiva, comprensiva anche della quota relativa all'abrogazione del divieto di cumulo, per gli assegni vitalizi in erogazione alla data del 1° giugno 2019 ai sensi del punto 1, lettera c), dell'Intesa del 3 aprile 2019 e' pari ad euro 5.929.019,64; 2. Che la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il mero metodo contributivo alla stessa data ammonta ad euro 5.466.574,68 tenendo conto che l'assegno vitalizio rideterminato non puo' comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa previgente; 3. Che per effetto dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 9, la spesa annua complessiva necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ammonta ad euro 5.706.907,56 pari al 4,40 per cento di incremento rispetto al ricalcolo con il sistema contributivo secco e comunque inferiore a quella sostenuta precedentemente al ricalcolo con il metodo contributivo; 4. Che pertanto tale percentuale di incremento del 4,40 per cento e' nettamente inferiore alla percentuale massima del 26,00 per cento prevista dal punto c) dell'Intesa del 3 aprile 2019 per la quale «a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi in erogazione, in ciascuna Regione non puo' superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino al 26,00 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps non sia inferiore a tale importo; in ogni caso la spesa non puo' essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente»; 5. Per effetto della rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo nulla muta in merito alla natura giuridica dell'istituto quale indennita' a carattere differito ed al corrispondente trattamento fiscale attualmente in essere; Approva la presente legge: Art. 1 Inserimento del capo II-bis nella legge regionale n. 3/2009 1. Dopo il capo II della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), e' inserito il seguente: «Capo II-bis - Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)».