(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 26 del 31 maggio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9 dello Statuto; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021) e, in particolare, l'articolo 1, commi 965 e 966; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34  (Misure  urgenti  di
crescita economia e per la risoluzione di  specifiche  situazioni  di
crisi) e, in particolare, l'articolo 45, comma 1; 
  Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (Testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 
Considerato quanto segue: 
  1. L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 3 aprile 2019 ha previsto la  rideterminazione  della
misura dei trattamenti previdenziali  e  degli  assegni  vitalizi  in
essere in favore  di  coloro  che  abbiano  ricoperto  la  carica  di
presidente, di assessore o di consigliere di una  regione  o  di  una
provincia autonoma, in virtu' della quale i  provvedimenti  normativi
di ciascuna regione sono adottati nel rispetto dei  parametri  e  dei
criteri ivi indicati. Il documento di indirizzo approvato,  ai  sensi
del  punto  2,  contestualmente  all'Intesa  dalla  Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome, per il quale le  Regioni  assumono
altresi'  l'indicazione   di   procedere   all'abrogazione,   laddove
presente, del divieto  di  cumulo,  rideterminando  in  tal  caso  il
vitalizio senza l'applicazione delle  clausole  di  salvaguardia,  ma
esclusivamente con il contributivo secco; 
  2. Il conseguente documento di indirizzo emanato  dalla  Conferenza
dei Presidenti delle assemblee  legislative  delle  Regioni  e  delle
Province autonome in data 17 aprile 2019; 
  3. Quanto disposto dall'Intesa e dal collegato atto  di  indirizzo,
emanato  contestualmente  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome ai sensi  del  punto  n.  2  dell'Intesa,  per  cui
occorre procedere alla rideterminazione degli assegni vitalizi con il
sistema  di  calcolo  contributivo,  applicandolo  ai   vitalizi   in
erogazione o sospesi, a quelli in attesa del raggiungimento dell'eta'
prevista per il  conseguimento  e  non  ancora  erogati  e  a  quelli
ripristinati dal 1° giugno  2019  per  effetto  dell'abrogazione  del
divieto di cumulo di cui  di  cui  all'articolo  23-bis  della  legge
regionale n. 3/2009; 
  4. Per effetto di  tale  operazione  di  ricalcolo,  il  vitalizio,
inteso come un trattamento economico collegato  ad  un'indennita'  di
carica goduta in relazione  all'esercizio  di  un  mandato  pubblico,
viene  quantificato  sulla  base  della  contribuzione   obbligatoria
effettivamente versata dal consigliere. Diversamente  dal  precedente
regime a carattere retributivo,  ove  il  trattamento  economico  era
determinato senza alcuna connessione ai versamenti effettuati, con il
nuovo sistema di calcolo il vitalizio e' ora rideterminato in base  a
quanto effettivamente versato nel corso del mandato  svolto  per  cui
viene  meno  ex  nunc  la  ragione  del  divieto  di  cumulo  sancito
dall'articolo 23-bis della legge regionale n. 3/2009; 
  5. L'abrogazione del divieto di cumulo ha effetti dalla data del 1°
giugno 2019, fermo restando quindi sino al 31 maggio 2019 il  divieto
di cumulo tra il vitalizio regionale e  qualsiasi  altro  trattamento
economico derivante  dall'avere  svolto  la  carica  di  parlamentare
europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere  o
di  assessore  di  altra  regione  sia  esso  qualificato  vitalizio,
trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris; 
  1. Che la spesa annua complessiva, comprensiva  anche  della  quota
relativa all'abrogazione del  divieto  di  cumulo,  per  gli  assegni
vitalizi in erogazione alla data del 1°  giugno  2019  ai  sensi  del
punto 1, lettera c), dell'Intesa del 3 aprile 2019 e'  pari  ad  euro
5.929.019,64; 
  2. Che la spesa  necessaria  all'erogazione  dei  medesimi  assegni
ricalcolati con il mero metodo contributivo alla stessa data  ammonta
ad  euro  5.466.574,68  tenendo   conto   che   l'assegno   vitalizio
rideterminato non puo' comunque superare l'importo erogato  ai  sensi
della normativa previgente; 
  3. Che per effetto dell'applicazione delle clausole di salvaguardia
di cui agli articoli 8 e 9, la  spesa  annua  complessiva  necessaria
all'erogazione dei medesimi assegni ammonta ad euro 5.706.907,56 pari
al 4,40 per cento di incremento rispetto al ricalcolo con il  sistema
contributivo  secco  e  comunque   inferiore   a   quella   sostenuta
precedentemente al ricalcolo con il metodo contributivo; 
  4. Che pertanto tale percentuale di incremento del 4,40  per  cento
e' nettamente inferiore alla percentuale massima del 26,00 per  cento
prevista dal punto c) dell'Intesa del 3 aprile 2019 per la  quale  «a
seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi  in
erogazione,  in  ciascuna  Regione  non  puo'  superare,  al  momento
dell'applicazione  della  nuova  disciplina,  la   spesa   necessaria
all'erogazione  dei  medesimi  assegni  ricalcolati  con  il   metodo
contributivo  sulla  base  della  nota  metodologica  allegata   alla
presente intesa incrementata fino al 26,00 per cento e, comunque,  di
un importo pari a quello necessario  a  garantire  che,  per  effetto
della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo  pari  o
superiore a due volte il trattamento minimo Inps non sia inferiore  a
tale importo; in ogni caso la  spesa  non  puo'  essere  superiore  a
quella sostenuta sulla base della normativa vigente»; 
  5. Per effetto della rideterminazione  con  il  metodo  di  calcolo
contributivo nulla muta in merito alla natura giuridica dell'istituto
quale  indennita'  a  carattere  differito   ed   al   corrispondente
trattamento fiscale attualmente in essere; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
     Inserimento del capo II-bis nella legge regionale n. 3/2009 
 
  1. Dopo il capo II della legge  regionale  9  gennaio  2009,  n.  3
(Testo unico delle norme  sui  consiglieri  e  sui  componenti  della
Giunta  regionale),  e'  inserito  il  seguente:   «Capo   II-bis   -
Rideterminazione dei vitalizi  regionali.  Nuove  disposizioni  della
legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo  unico  delle  norme  sui
consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)».