(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 27 del 12 giugno 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
  Visto lo Statuto per il quale, all'art.  4,  comma  1,  la  regione
persegue fra le finalita' principali: 
    il diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza  dei  luoghi  di
lavoro (lettera a); 
    il diritto alla salute (lettera c); 
    la tutela dell'ambiente (lettera l); 
    la  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  paesaggistico
(lettera m); 
    la realizzazione del principio di buona amministrazione a tutti i
livelli (lettera z). 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi) e, in particolare, l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione
delle competenze dei magistrati capi e dei  dirigenti  amministrativi
degli uffici giudiziari nonche' decentramento su  base  regionale  di
talune competenze  del  Ministero  della  giustizia,  a  norma  degli
articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e  12,
della legge 25 luglio 2005, n. 150); 
  Visto il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre  2007  (Coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione   e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro); 
  Vista la legge regionale 10 marzo  1999,  n.  11  (Provvedimenti  a
favore delle scuole,  delle  universita'  toscane  e  della  societa'
civile per contribuire, mediante l'educazione  alla  legalita'  e  lo
sviluppo della coscienza civile democratica,  alla  lotta  contro  la
criminalita'  organizzata  e  diffusa  e  contro  i  diversi   poteri
occulti); 
  Vista  la  legge  regionale  16  agosto  2001,  n.  38  (Interventi
regionali a favore delle politiche  locali  per  la  sicurezza  della
comunita' toscana); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 25 luglio 2006,  n.  35  (Istituzione  del
servizio civile regionale); 
  Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro); 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
Considerato quanto segue: 
    1. Nel corso della IX e della X legislatura  regionale  e  quindi
dal 2010, in attuazione dei programmi  regionali  di  sviluppo,  sono
state sviluppate molteplici  azioni  nei  temi  della  sicurezza  sul
lavoro,  tutela  dell'ambiente,  delle  produzioni  agroalimentari  e
promozione della legalita'; 
    2. In particolare, sono stati sottoscritti protocolli ed  accordi
con gli uffici giudiziari toscani,  varie  amministrazioni  pubbliche
del  sistema  regionale   e   anche,   associazioni   di   categoria,
organizzazioni sindacali e forze dell'ordine in tema di: 
      a) redazione di un rapporto annuale sugli incidenti sul  lavoro
in Toscana che unisca la «situazione nei vari  ambiti  e  settori  di
attivita'» alle «proposte di intervento immediate e di medio -  lungo
periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni  sul  lavoro  e
delle malattie professionali»; 
      b) tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro a  Prato  a  seguito
della tragedia del Macrolotto di Prato; 
      c) tutela e sicurezza  del  lavoro  nelle  cave  a  seguito  di
incidenti sul lavoro negli agri marmiferi; 
      d) tutela e sicurezza  del  lavoro  per  i  porti  di  Carrara,
Livorno e Piombino; 
      e) tutela della qualita'  della  produzione  agroalimentare  in
Toscana per prevenire e reprimere le frodi; 
      f) progetti pilota ai sensi dell'art. 3 della  legge  regionale
n. 38/2001 con la finalita' di rafforzare la prevenzione  sociale  in
aree  del  territorio   regionale   caratterizzate   da   particolari
situazioni di degrado socio economico che, tenuto  conto  dell'indice
di  delittuosita'  del  relativo  territorio   provinciale,   attuano
interventi per il verificarsi  di  particolari  eventi  di  conflitto
sociale o di rilevante esposizione ad attivita' criminose; 
      g) funzionalita' della giustizia mediante la  presentazione  di
progetti   che   prevedano   il   rafforzamento   della    componente
amministrativa degli uffici giudiziari; 
    3. Tali accordi hanno visto la collaborazione tra i vari soggetti
coinvolti non solo nella individuazione, ma  anche  nella  attuazione
dei  relativi  interventi  mediante  la  costituzione  di   organismi
paritetici  e  informali  come  forma  stabile  di  collaborazione  e
cooperazione  aggiuntiva  e  complementare  rispetto  alle  forme  di
coordinamento previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008
e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  21  dicembre
2007; 
    4.  Le  politiche  messe  in  campo  hanno   prodotto   risultati
significativi  e  si  sono  dimostrate  utili  anche  come  modalita'
innovativa di lavoro; 
    5.  Il  metodo  intrapreso  ha   rafforzato   l'efficacia   degli
interventi grazie anche all'impegno dei  soggetti  privati,  come  le
associazioni datoriali e sindacali, che hanno prestato la loro  opera
senza alcuna remunerazione; 
    6. Quindi, un insieme di impegni su tematiche che  strutturano  e
rafforzano l'identita' di azione dell'amministrazione e di  tutta  la
Regione Toscana, che e' importante salvaguardare ed  aprire  a  nuovi
sviluppi, nell'ambito delle competenze  regionali  ed  in  attuazione
degli atti di programmazione; 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente  legge  ha  come  obiettivo  la  salvaguardia  e  lo
sviluppo  della  collaborazione  tra   soggetti   pubblici   e,   ove
necessario, soggetti privati che, in collaborazione,  individuano  ed
attuano azioni coordinate nelle materie di competenza  regionale  con
particolare riferimento a: 
    a) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
    b) diritto alla salute sia dei  cittadini,  sia  del  consumatore
mediante la salvaguardia della produzione agroalimentare toscana; 
    c) tutela dell'ambiente; 
    d) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. 
  2. I soggetti rilevanti ai fini della presente legge sono: 
    a) tra i soggetti  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  con
competenze nelle materie di cui al comma 1, compresa la  salvaguardia
della legalita' mediante il coinvolgimento delle  forze  dell'ordine,
degli uffici giudiziari, sia inquirenti, sia giudicanti; 
    b) tra i soggetti privati, i soggetti associativi che hanno nelle
finalita' statutarie la salvaguardia dei  valori  e  lo  sviluppo  di
azioni nelle medesime materie, comprese le organizzazioni datoriali e
le organizzazioni sindacali. 
  3. La collaborazione avviene mediante la sottoscrizione di  accordi
anche su materie diverse da quelle di cui al comma 1 e, in ogni caso,
nell'ambito delle competenze  legislative  ed  in  coerenza  con  gli
strumenti di programmazione regionali di cui alla legge  regionale  7
gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche alla legge regionale  n.  20/2008),  nonche'  nel  rispetto
delle competenze, anche territoriali, di ciascuno degli aderenti.