(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 giugno 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto lo Statuto per il quale, all'art. 4, comma 1, la regione persegue fra le finalita' principali: il diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro (lettera a); il diritto alla salute (lettera c); la tutela dell'ambiente (lettera l); la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico (lettera m); la realizzazione del principio di buona amministrazione a tutti i livelli (lettera z). Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l'art. 15; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150); Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro); Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle universita' toscane e della societa' civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalita' e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalita' organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti); Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunita' toscana); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale); Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Considerato quanto segue: 1. Nel corso della IX e della X legislatura regionale e quindi dal 2010, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo, sono state sviluppate molteplici azioni nei temi della sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, delle produzioni agroalimentari e promozione della legalita'; 2. In particolare, sono stati sottoscritti protocolli ed accordi con gli uffici giudiziari toscani, varie amministrazioni pubbliche del sistema regionale e anche, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e forze dell'ordine in tema di: a) redazione di un rapporto annuale sugli incidenti sul lavoro in Toscana che unisca la «situazione nei vari ambiti e settori di attivita'» alle «proposte di intervento immediate e di medio - lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali»; b) tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro a Prato a seguito della tragedia del Macrolotto di Prato; c) tutela e sicurezza del lavoro nelle cave a seguito di incidenti sul lavoro negli agri marmiferi; d) tutela e sicurezza del lavoro per i porti di Carrara, Livorno e Piombino; e) tutela della qualita' della produzione agroalimentare in Toscana per prevenire e reprimere le frodi; f) progetti pilota ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 38/2001 con la finalita' di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico che, tenuto conto dell'indice di delittuosita' del relativo territorio provinciale, attuano interventi per il verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attivita' criminose; g) funzionalita' della giustizia mediante la presentazione di progetti che prevedano il rafforzamento della componente amministrativa degli uffici giudiziari; 3. Tali accordi hanno visto la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti non solo nella individuazione, ma anche nella attuazione dei relativi interventi mediante la costituzione di organismi paritetici e informali come forma stabile di collaborazione e cooperazione aggiuntiva e complementare rispetto alle forme di coordinamento previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007; 4. Le politiche messe in campo hanno prodotto risultati significativi e si sono dimostrate utili anche come modalita' innovativa di lavoro; 5. Il metodo intrapreso ha rafforzato l'efficacia degli interventi grazie anche all'impegno dei soggetti privati, come le associazioni datoriali e sindacali, che hanno prestato la loro opera senza alcuna remunerazione; 6. Quindi, un insieme di impegni su tematiche che strutturano e rafforzano l'identita' di azione dell'amministrazione e di tutta la Regione Toscana, che e' importante salvaguardare ed aprire a nuovi sviluppi, nell'ambito delle competenze regionali ed in attuazione degli atti di programmazione; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici e, ove necessario, soggetti privati che, in collaborazione, individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale con particolare riferimento a: a) sicurezza dei luoghi di lavoro; b) diritto alla salute sia dei cittadini, sia del consumatore mediante la salvaguardia della produzione agroalimentare toscana; c) tutela dell'ambiente; d) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. 2. I soggetti rilevanti ai fini della presente legge sono: a) tra i soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni con competenze nelle materie di cui al comma 1, compresa la salvaguardia della legalita' mediante il coinvolgimento delle forze dell'ordine, degli uffici giudiziari, sia inquirenti, sia giudicanti; b) tra i soggetti privati, i soggetti associativi che hanno nelle finalita' statutarie la salvaguardia dei valori e lo sviluppo di azioni nelle medesime materie, comprese le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. 3. La collaborazione avviene mediante la sottoscrizione di accordi anche su materie diverse da quelle di cui al comma 1 e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze legislative ed in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), nonche' nel rispetto delle competenze, anche territoriali, di ciascuno degli aderenti.