(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 27 del 12 giugno 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
Servizio sanitario regionale). 
Considerato quanto segue: 
  1. L'art. 1, comma 805,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato «legge finanziaria 2007») ha  previsto  per  il  triennio
2007 - 2008 - 2009 l'istituzione di un fondo per  il  cofinanziamento
dei progetti attuativi del piano  sanitario  nazionale,  al  fine  di
rimuovere  gli   squilibri   sanitari   connessi   alla   disomogenea
distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali. La lettera
a) del comma 806 dello stesso art. 1 ha previsto  specifiche  risorse
per la sperimentazione del modello assistenziale case della salute; 
  2. Col decreto del Ministro della salute 10 luglio  2007  (Progetti
attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida  per  l'accesso
al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento  e
Bolzano), sono state emanate linee guida  rivolte  per  l'accesso  al
cofinanziamento ai fini della sperimentazione progettuale delle  case
della  salute  quali  strutture  polivalenti  in  grado  di   erogare
prestazioni socio-sanitarie integrate  ai  cittadini  in  uno  stesso
spazio fisico; 
  3. A  seguito  della  succitata  normativa  nazionale,  la  Regione
Toscana ha presentato, per il  triennio  2008  -  2010,  progetti  al
Ministero della salute e adottato una serie di  deliberazioni  aventi
ad oggetto la regolamentazione del modello assistenziale  della  casa
della  salute,  sino  a  giungere  alla  deliberazione  della  giunta
regionale 16 febbraio 2015, n. 117, con la quale sono state approvate
le linee di indirizzo alle aziende sanitarie sulle case della salute; 
  4.  Il  servizio  sanitario  regionale  si  e'  posto,  nel  tempo,
l'obiettivo di creare  una  rete  integrata  di  servizi  sanitari  e
sociali, anche attraverso nuove modalita' organizzative,  finalizzata
a  massimizzare   il   livello   dell'integrazione   socio-sanitaria,
promuovere l'uso appropriato dei  servizi,  investire  nelle  risorse
umane e nella qualita' dei servizi erogati; 
  5. Nell'ambito delle cure primarie, il medico di medicina  generale
riveste un ruolo centrale in quanto,  attraverso  l'integrazione  con
altre professionalita' del territorio quali il medico di  continuita'
assistenziale e lo specialista ambulatoriale, concorre a  determinare
lo sviluppo di forme di assistenza primaria in grado di rispondere ai
nuovi bisogni di salute dei cittadini; 
  6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale  2012  -  2015,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre  2014,
n. 9 1, prevede la riorganizzazione della rete delle  cure  primarie,
garantendo capillarita', visibilita' e capacita' di presa  in  carico
anche attraverso l'innovazione tecnologica, la multidisciplinarita' e
l'integrazione con la  specialistica  ospedaliera,  anche  attraverso
l'ulteriore implementazione delle case della salute; 
  7.  La  casa  della  salute  rappresenta  un  modello  di   sanita'
territoriale attraverso cui i cittadini possono disporre, nell'ambito
della zona-distretto, di una struttura  polivalente  quale  punto  di
riferimento certo per la presa in carico della domanda di salute e di
cura, la continuita' assistenziale e, attraverso la sinergia  con  le
istituzioni locali e gli attori sociali del territorio, per una  piu'
efficace   garanzia   dei   livelli    essenziali    di    assistenza
socio-sanitaria; 
  8.  All'interno  della  zona-distretto   la   casa   della   salute
rappresenta gia' un nodo di una rete integrata e omogenea di  servizi
dove si stabiliscono interdipendenze, si  sviluppano  sinergie  e  si
realizza la piena responsabilizzazione di  tutti  gli  operatori.  La
casa della salute intende valorizzare la comunita' locale facilitando
i percorsi e i rapporti tra i servizi e i cittadini,  per  restituire
alla popolazione  una  visione  unitaria  del  problema  salute  come
diritto di  ogni  cittadino  ma  anche  quale  interesse  dell'intera
collettivita';  un  luogo  dove  i  servizi  sociali  e  sanitari  si
riorientano  passando  da  una  cultura  dell'attesa  a   una   della
promozione e della proattivita'; 
  9. In questo senso, la casa  della  salute  deve  rappresentare  un
modello di assistenza integrata in cui far interagire  le  competenze
del medico di  famiglia,  degli  specialisti  e  delle  altre  figure
sanitarie e sociali con il paziente, con l'obiettivo di costruire  un
livello elevato di responsabilita' di quest'ultimo all'interno di una
collaborazione condivisa; 
  10. E' pertanto opportuno che la casa  della  salute,  superata  la
fase di avvio, sia disciplinata a livello legislativo quale struttura
polivalente,  nell'ambito   della   zona-distretto,   facente   parte
integrante dell'organizzazione del servizio sanitario regionale. 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Case della salute. 
              Inserimento del capo III-ter nel titolo V 
                  della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Dopo il capo III-bis del  titolo  V  della  legge  regionale  24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio  sanitario  regionale),
e' inserito il seguente: «Capo III-ter - Case della salute».