(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 giugno 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale). Considerato quanto segue: 1. L'art. 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007») ha previsto per il triennio 2007 - 2008 - 2009 l'istituzione di un fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del piano sanitario nazionale, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali. La lettera a) del comma 806 dello stesso art. 1 ha previsto specifiche risorse per la sperimentazione del modello assistenziale case della salute; 2. Col decreto del Ministro della salute 10 luglio 2007 (Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano), sono state emanate linee guida rivolte per l'accesso al cofinanziamento ai fini della sperimentazione progettuale delle case della salute quali strutture polivalenti in grado di erogare prestazioni socio-sanitarie integrate ai cittadini in uno stesso spazio fisico; 3. A seguito della succitata normativa nazionale, la Regione Toscana ha presentato, per il triennio 2008 - 2010, progetti al Ministero della salute e adottato una serie di deliberazioni aventi ad oggetto la regolamentazione del modello assistenziale della casa della salute, sino a giungere alla deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 117, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo alle aziende sanitarie sulle case della salute; 4. Il servizio sanitario regionale si e' posto, nel tempo, l'obiettivo di creare una rete integrata di servizi sanitari e sociali, anche attraverso nuove modalita' organizzative, finalizzata a massimizzare il livello dell'integrazione socio-sanitaria, promuovere l'uso appropriato dei servizi, investire nelle risorse umane e nella qualita' dei servizi erogati; 5. Nell'ambito delle cure primarie, il medico di medicina generale riveste un ruolo centrale in quanto, attraverso l'integrazione con altre professionalita' del territorio quali il medico di continuita' assistenziale e lo specialista ambulatoriale, concorre a determinare lo sviluppo di forme di assistenza primaria in grado di rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini; 6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 - 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 9 1, prevede la riorganizzazione della rete delle cure primarie, garantendo capillarita', visibilita' e capacita' di presa in carico anche attraverso l'innovazione tecnologica, la multidisciplinarita' e l'integrazione con la specialistica ospedaliera, anche attraverso l'ulteriore implementazione delle case della salute; 7. La casa della salute rappresenta un modello di sanita' territoriale attraverso cui i cittadini possono disporre, nell'ambito della zona-distretto, di una struttura polivalente quale punto di riferimento certo per la presa in carico della domanda di salute e di cura, la continuita' assistenziale e, attraverso la sinergia con le istituzioni locali e gli attori sociali del territorio, per una piu' efficace garanzia dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria; 8. All'interno della zona-distretto la casa della salute rappresenta gia' un nodo di una rete integrata e omogenea di servizi dove si stabiliscono interdipendenze, si sviluppano sinergie e si realizza la piena responsabilizzazione di tutti gli operatori. La casa della salute intende valorizzare la comunita' locale facilitando i percorsi e i rapporti tra i servizi e i cittadini, per restituire alla popolazione una visione unitaria del problema salute come diritto di ogni cittadino ma anche quale interesse dell'intera collettivita'; un luogo dove i servizi sociali e sanitari si riorientano passando da una cultura dell'attesa a una della promozione e della proattivita'; 9. In questo senso, la casa della salute deve rappresentare un modello di assistenza integrata in cui far interagire le competenze del medico di famiglia, degli specialisti e delle altre figure sanitarie e sociali con il paziente, con l'obiettivo di costruire un livello elevato di responsabilita' di quest'ultimo all'interno di una collaborazione condivisa; 10. E' pertanto opportuno che la casa della salute, superata la fase di avvio, sia disciplinata a livello legislativo quale struttura polivalente, nell'ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell'organizzazione del servizio sanitario regionale. Approva la presente legge: Art. 1 Case della salute. Inserimento del capo III-ter nel titolo V della legge regionale n. 40/2005 1. Dopo il capo III-bis del titolo V della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), e' inserito il seguente: «Capo III-ter - Case della salute».