(Pubblicata nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Trentino-Alto Adige n. 28/Sez. Gen. dell'11 luglio 2019) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015,
n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «5. Le disposizioni organizzative e quelle relative  agli  obblighi
di pubblicita' previste dalla presente legge si applicano ai soggetti
di  cui  al  presente  articolo  anche  quando   svolgono   attivita'
rientranti nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17  dicembre
2015, n. 16, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi e' eseguita
ai sensi dei  principi  della  direttiva  2014/14/UE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  26  febbraio  2014  dalle   stazioni
appaltanti pubbliche per tutti gli appalti,  con  applicazione  delle
procedure per favorire l'accesso di micro, piccole e medie imprese.».