(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/Sez. Gen. dell'11 luglio 2019) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicita' previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attivita' rientranti nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi e' eseguita ai sensi dei principi della direttiva 2014/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l'accesso di micro, piccole e medie imprese.».