(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2019/2021), le parole: «nel medesimo anno e non sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018 e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019». 2. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018». 3. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 5-bis»; b) al secondo periodo, le parole: «procedura per il reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «procedura per la copertura del posto». 4. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, e' inserito il seguente: «5-bis. Per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalita'».