(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 24 dicembre  2018,  n.
                                 12 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 24  dicembre  2018,
n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio  2019/2021),  le
parole: «nel medesimo anno e non sostituite»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel 2018 e non  sostituite  e  di  quelle  che  cesseranno
nell'anno 2019». 
  2. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 6 della  legge  regionale
n. 12/2018, le parole: «nel  medesimo  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel 2018». 
  3. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale  n.  12/2018,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «dal  comma  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi 3 e 5-bis»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «procedura per il reclutamento»
sono sostituite dalle  seguenti:  «procedura  per  la  copertura  del
posto». 
  4. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, e'
inserito il seguente: 
  «5-bis. Per l'anno 2019,  gli  enti  locali  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa nel  limite  del  70  per
cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le
medesime finalita'».