(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 2-quater 1. Dopo l'art. 2-ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e' inserito i seguente: «Art. 2-quater (Compiti del difensore civico in qualita' di garante per l'infanzia e l'adolescenza) - 1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). 2. L'azione del difensore civico e' ispirata ai seguenti indirizzi: a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani; b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori; c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari; d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratoci. 3. Il difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunita' locali; b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinche' sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla legge n. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause; c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia); d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della societa' civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'); e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunita' straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile; f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.; g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' ed infanzia); h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico; i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, .concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale; j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attivita' delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati; k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento; l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, cosi' come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla legge n. 77/2003, nonche' dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati); m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale; n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione; o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola; p) promuove iniziative nei confronti dei inedia e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilita' e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori; q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalita' e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione; r) collabora con il Co.Re.Com. all'attivita' di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa e' percepita; s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacita' critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine. 4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico: a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorita' regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorita' giudiziarie nonche' con gli ordini professionali; b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.».