(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Inserimento dell'art. 2-quater 
 
  1. Dopo l'art. 2-ter della legge regionale 28 agosto  2001,  n.  17
(Disciplina del  funzionamento  dell'ufficio  del  difensore  civico.
Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del
Difensore civico)), e' inserito i seguente: 
  «Art. 2-quater (Compiti del difensore civico in qualita' di garante
per l'infanzia e l'adolescenza) - 1. Il difensore civico  promuove  e
garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non  cittadini
italiani,  in  conformita'  a  quanto  previsto   dalle   convenzioni
internazionali e dalle disposizioni statali e  regionali  vigenti  in
materia, con particolare riferimento alle leggi 27  maggio  1991,  n.
176  (Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  sui  diritti  del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n.
77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione  europea  sull'esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). 
  2. L'azione del difensore civico e' ispirata ai seguenti indirizzi: 
    a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti  dell'infanzia
e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani; 
    b) segnalare e raccomandare  azioni  normative  e  legislative  a
favore dei diritti dei minori; 
    c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti  dei  minori  e
segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari; 
    d) promuovere i diritti, i bisogni  collettivi  e  gli  interessi
diffusi  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  a   livello   familiare,
scolastico, formativo,  territoriale,  urbano,  ambientale,  sociale,
educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove  tecnologie
e ai fenomeni migratoci. 
  3.  Il  difensore  civico  svolge,  in  particolare,  le   seguenti
funzioni: 
      a) promuove, in collaborazione con gli enti  e  le  istituzioni
che si occupano dei minori, iniziative per  una  maggiore  diffusione
della  cultura  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,   finalizzata   a
riconoscere i minori come persone  titolari  di  diritti,  sostenendo
forme di  partecipazione  degli  stessi  alla  vita  delle  comunita'
locali; 
      b) vigila, con la collaborazione  di  operatori  e  degli  enti
preposti, affinche' sia data piena applicazione alla  Convenzione  di
New York, di cui alla legge  n.  176/1991,  su  tutto  il  territorio
regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali  violazioni  dei
diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti
per superarne e rimuoverne le cause; 
      c) promuove  iniziative  per  la  celebrazione  della  giornata
italiana per i diritti dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  istituita
dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione  della  Commissione
parlamentare  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  e  dell'osservatorio
nazionale per l'infanzia); 
      d) promuove, anche in collaborazione  con  gli  enti  locali  e
altri soggetti della societa' civile, iniziative per il contrasto, la
prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento  o  della
violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione,  della  pornografia,  del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme  di  riduzione
in schiavitu'); 
      e) organizza, in accordo con  gli  enti  competenti  e  con  le
organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni  religiose,
delle comunita' straniere  e  delle  organizzazioni  sindacali  e  di
categoria, iniziative  per  la  tutela  dei  diritti  dei  minori  in
particolar modo con riferimento al fenomeno  della  lotta  contro  la
dispersione scolastica e il lavoro minorile; 
      f) cura la realizzazione di servizi di  informazione  destinati
all'infanzia  e  all'adolescenza,  vigilando   sulla   programmazione
televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di
comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione  con
il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.; 
      g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata  ai  minori
ricoverati  in  istituti  educativi  e  assistenziali,  in  strutture
residenziali o comunque in ambienti esterni  alla  propria  famiglia,
anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e  controllo
stabiliti dalla legge  23  dicembre  1975,  n.  698  (Scioglimento  e
trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per  la  protezione
della maternita' ed infanzia); 
      h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di
rischio o  di  danno  derivanti  ai  minori  a  causa  di  situazioni
ambientali  carenti  o  inadeguate  dal  punto  di  vista   igienico,
sanitario, abitativo e urbanistico; 
      i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da
malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo  della
prevenzione,  diagnosi   precoce,   trattamento   e   riabilitazione,
.concorrendo ad assicurare a ogni minore il  diritto  al  trattamento
ottimale; 
      j) cura iniziative a favore dei minori  ospedalizzati  e  delle
loro famiglie, favorendone il benessere personale e  vigilando  sulle
attivita'   delle   strutture   sanitarie    e    socio-assistenziali
convenzionate con la Regione o da  questa  accreditate  ove  essi  si
trovano ricoverati od ospitati; 
      k) fornisce  sostegno  tecnico  e  legale  agli  operatori  dei
servizi sociali dell'area  minorile,  favorendo  l'organizzazione  di
corsi di cultura e aggiornamento; 
      l)  promuove  la  formazione  delle  persone  interessate  alla
rappresentanza legale dei minori, cosi' come prevista dalle norme del
codice civile,  e  ad  altre  forme  di  tutoraggio  stabilite  nella
Convenzione di Strasburgo di cui alla legge n. 77/2003, nonche' dalla
legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni  in  materia  di  misure  di
protezione dei minori stranieri non accompagnati); 
      m) concorre alla verifica delle condizioni e  degli  interventi
volti all'accoglienza e all'inserimento del minore  straniero,  anche
non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale; 
      n) esprime pareri e formula proposte su  atti  normativi  e  di
indirizzo, sui piani e programmi annuali  e  pluriennali  riguardanti
l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione; 
      o)  promuove  iniziative,  in  accordo   con   le   Istituzioni
scolastiche, volte  all'assunzione  di  misure  per  far  emergere  e
contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno  del  mondo
della scuola; 
      p) promuove iniziative nei confronti dei inedia e dell'opinione
pubblica per fare crescere sensibilita' e attenzione collettiva sulla
violenza fra i minori; 
      q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle  tecnologie
di relazionalita' e interconnessione, anche in collaborazione con  la
Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione; 
      r) collabora con il Co.Re.Com. all'attivita' di monitoraggio  e
di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito
regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i
dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei  minori
e ai modi in cui essa e' percepita; 
      s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di
informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai  minori  e
volta a svilupparne la capacita'  critica,  difenderne  i  diritti  e
tutelarne l'immagine. 
  4. Al fine di meglio coordinare le proprie  azioni  e  funzioni  il
Difensore civico: 
      a)   stabilisce   intese,   relazioni   e   accordi   con    le
Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione  e
nella tutela dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  con  l'Azienda  USL
Valle d'Aosta, con organismi e autorita' regionali e statali  che  si
occupano di infanzia e di adolescenza, con le  autorita'  giudiziarie
nonche' con gli ordini professionali; 
      b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca  con
organismi pubblici e privati.».