(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure
di   semplificazione   dell'ordinamento    regionale    in    materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), il quale autorizza la  regione  a  definire  politiche
volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive,  che
comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, al fine
di promuovere la valorizzazione e  razionalizzazione  del  territorio
regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilita', nonche'  per
sostenere  la  crescita  nel  settore   dell'edilizia   abitativa   e
contribuire  al  rilancio  dell'economia  produttiva,  commerciale  e
turistica; 
  Visto l'art. 9, commi da 26 a 34 della  legge  regionale  4  agosto
2014,  n.  15  (Assestamento  del  bilancio  2014  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale  21/2007),  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a
concedere contributi in conto capitale, nella misura massima  del  50
per cento della spesa riconosciuta ammissibile,  per  far  fronte  ai
costi effettivamente sostenuti per  la  realizzazione  di  interventi
volti a favorire il recupero, la  riqualificazione  o  il  riuso  del
patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono  o  di
sottoutilizzo ricadente nelle zone omogenee  A  o  Bo  o  di  singoli
edifici a esse equiparati, con  particolare  riferimento  al  profilo
della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle
politiche di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014; 
  Visto, in particolare, il comma 29 del succitato art. 9, in base al
quale i  criteri,  le  modalita',  i  limiti  e  l'ammontare  massimo
ammissibile e le premialita' per la determinazione, la concessione  e
l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 del medesimo art.
9 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'art. 30  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
  Visto il «Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della
legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio  2014
e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi  dell'art.
34 della legge regionale n. 21/2007),  per  interventi  di  recupero,
riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in  stato
di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche  di  cui
all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n.  13  (Misure  di
semplificazione     dell'ordinamento     regionale     in     materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi)» emanato  con  proprio  decreto  18  febbraio  2015  n.
036/Pres.; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  del  regolamento
attuativo dell'art. 9, commi da 26  a  34  della  legge  regionale  4
agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio  2014  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o
riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono  o  di
sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art.  26  della
legge regionale 18 luglio 2014,  n.  13  (Misure  di  semplificazione
dell'ordinamento regionale in  materia  urbanistico-edilizia,  lavori
pubblici, edilizia scolastica  e  residenziale  pubblica,  mobilita',
telecomunicazioni e interventi contributivi), emanato con D.P.Reg. n.
36 del 18 febbraio 2015» e ritenuto di emanarlo; 
  . Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia; 
  Visto l'art.  14  della  legge  regionale  18  giugno  2007  n.  17
(determinazione della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  725  del  3
maggio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento attuativo
dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n.
15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2014-2016  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione  o  riuso  del
patrimonio  immobiliare  privato  in  stato   di   abbandono   o   di
sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art.  26  della
legge regionale 18 luglio 2014,  n.  13  (Misure  di  semplificazione
dell'ordinamento regionale in  materia  urbanistico-edilizia,  lavori
pubblici, edilizia scolastica  e  residenziale  pubblica,  mobilita',
telecomunicazioni e interventi contributivi), emanato con D.P.Reg. n.
36  del  18  febbraio  2015»,  nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA