(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 36, comma 2, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono disciplinati gli aspetti ivi indicati; Vista la legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attivita' produttive), ed in particolare l'art. 5, comma 1, con la quale e' sostituita la lettera c) del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 12/2002 che prevedeva la regolamentazione della «Commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonche' la commercializzazione del pane sfuso»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° ottobre 2016, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato»); Visto il «Regolamento per l'attivita' di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002, (Disciplina organica dell'artigianato)» emanato con proprio decreto 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivita' di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 13 giugno 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivita' di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA