(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato) e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  in
particolare, l'art. 36, comma 2, ai sensi del quale  con  regolamento
di esecuzione sono disciplinati gli aspetti ivi indicati; 
  Vista la legge regionale 16 maggio 2014,  n.  10  (Disposizioni  in
materia di attivita' produttive), ed in particolare l'art.  5,  comma
1, con la quale e' sostituita la lettera c) del comma 2 dell'art.  36
della legge regionale n. 12/2002 che  prevedeva  la  regolamentazione
della «Commercializzazione del prodotto intermedio di  panificazione,
la  commercializzazione  del  pane  ottenuto  dalla  lievitazione   e
cottura, ovvero dalla sola  cottura  di  un  prodotto  intermedio  di
panificazione, nonche' la commercializzazione del pane sfuso»; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 1°  ottobre
2016, n. 131 (Regolamento recante disciplina della  denominazione  di
«panificio», di «pane fresco» e dell'adozione  della  dicitura  «pane
conservato»); 
  Visto il «Regolamento  per  l'attivita'  di  panificazione  di  cui
all'art. 36, comma 2 della legge regionale  n.  12/2002,  (Disciplina
organica dell'artigianato)» emanato con proprio  decreto  31  ottobre
2013, n. 0208/Pres.; 
  Visto il testo del «Regolamento recante  modifiche  al  regolamento
per l'attivita' di panificazione di cui all'art. 36,  comma  2  della
legge  regionale  22  aprile  2002,  n.   12   (Disciplina   organica
dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente  della  Regione
31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  963  del  13
giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento  per
l'attivita' di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della  legge
regionale   22   aprile   2002,   n.    12    (Disciplina    organica
dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente  della  Regione
31 ottobre 2013, n. 0208/Pres» nel  testo  allegato  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA