(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37  del
                           6 agosto 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio, del 28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE) n.  889/2008  della  Commissione,  del  5
settembre   2008,    relativo    alla    produzione    biologica    e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e  del
consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del consiglio; 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'agricoltura biologica e'  un  sistema  globale  di  gestione
dell'azienda agricola rispettoso dell'ambiente e dei cicli naturali; 
    2. La produzione agricola e agroalimentare  ottenuta  con  metodo
biologico rappresenta un settore  economico  basato  sull'interazione
tra  le  migliori   pratiche   ambientali,   un   alto   livello   di
agrobiodiversita',   la   salvaguardia   delle   risorse    naturali,
l'applicazione  di  criteri  rigorosi  relativi  al  benessere  degli
animali, alla sicurezza alimentare, che utilizza minori quantita'  di
input, le cui  pratiche  agronomiche  garantiscono  la  conservazione
della complessita' degli agroecosistemi; 
    3. Al fine di incrementare la sostenibilita' ambientale,  con  la
presente  legge  e'  disciplinato  il  riconoscimento  dei  distretti
biologici,  mediante  i  quali  deve  essere  favorito  l'aumento  di
superfici agricole coltivate con  il  metodo  biologico  e  l'aumento
delle imprese agricole che, nelle forme previste  dai  regolamenti  e
dalla normativa unionale e nazionale in materia, danno  seguito  alla
coltivazione o all'allevamento biologici; 
    4. La  diffusione  sul  territorio  di  aziende  biologiche  puo'
ridurre  sensibilmente   l'impatto   dell'agricoltura   sull'ambiente
favorendo il riequilibrio dei cicli naturali e la conservazione delle
risorse e in particolare il suolo e la  sostanza  organica,  l'acqua,
l'aria, gli ecosistemi; 
    5. Con il distretto  biologico  si  promuove  lo  sviluppo  e  la
competitivita'   della   produzione   agricola   e    agroalimentare,
dell'allevamento e dell'acquacoltura effettuate con metodo  biologico
e l'uso  sostenibile  delle  risorse  naturali,  in  particolare,  si
incentiva la  capacita'  di  produrre  e  mantenere  all'interno  del
territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le
risorse e si incentivano forme  di  governance  partecipata  per  una
gestione sostenibile del territorio; 
    6. Al fine di monitorare e coordinare le attivita' dei  distretti
biologici e' istituito un  tavolo  tecnico  regionale  dei  distretti
biologici. 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  La  regione,  in  coerenza  con  gli  strumenti  della  propria
programmazione, promuove la costituzione di distretti biologici quali
strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell'allevamento, della
trasformazione e della commercializzazione dei  prodotti  agricoli  e
alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l'integrazione
delle  politiche  economiche  e  agricole  con   le   politiche   che
garantiscono l'uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e
coesione   del   territorio   secondo   criteri   e   obiettivi    di
sostenibilita', nonche' per  favorire  l'incremento  delle  superfici
agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che  si
convertono al metodo biologico. 
  2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e  per
il riconoscimento dei distretti biologici.