(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 6 agosto 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga La seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio; Considerato quanto segue: 1. L'agricoltura biologica e' un sistema globale di gestione dell'azienda agricola rispettoso dell'ambiente e dei cicli naturali; 2. La produzione agricola e agroalimentare ottenuta con metodo biologico rappresenta un settore economico basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di agrobiodiversita', la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi relativi al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, che utilizza minori quantita' di input, le cui pratiche agronomiche garantiscono la conservazione della complessita' degli agroecosistemi; 3. Al fine di incrementare la sostenibilita' ambientale, con la presente legge e' disciplinato il riconoscimento dei distretti biologici, mediante i quali deve essere favorito l'aumento di superfici agricole coltivate con il metodo biologico e l'aumento delle imprese agricole che, nelle forme previste dai regolamenti e dalla normativa unionale e nazionale in materia, danno seguito alla coltivazione o all'allevamento biologici; 4. La diffusione sul territorio di aziende biologiche puo' ridurre sensibilmente l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente favorendo il riequilibrio dei cicli naturali e la conservazione delle risorse e in particolare il suolo e la sostanza organica, l'acqua, l'aria, gli ecosistemi; 5. Con il distretto biologico si promuove lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola e agroalimentare, dell'allevamento e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico e l'uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare, si incentiva la capacita' di produrre e mantenere all'interno del territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse e si incentivano forme di governance partecipata per una gestione sostenibile del territorio; 6. Al fine di monitorare e coordinare le attivita' dei distretti biologici e' istituito un tavolo tecnico regionale dei distretti biologici. Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove la costituzione di distretti biologici quali strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell'allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l'integrazione delle politiche economiche e agricole con le politiche che garantiscono l'uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e coesione del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilita', nonche' per favorire l'incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che si convertono al metodo biologico. 2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e per il riconoscimento dei distretti biologici.