(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 7 agosto 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 63; Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 16 maggio 2019, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); Considerato quanto segue: 1. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2018 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio; 2. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2018, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati; 3. nell'ambito della determinazione definitiva al 31 dicembre 2018 del fondo pluriennale vincolato di uscita, si e' reso necessario disporre una variazione compensativa tra il Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua» e il Programma 06 «Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo per le regioni)» della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'» del Titolo 2. Tale intervento non incide ne' sul risultato di amministrazione, ne' su alcuno dei saldi di bilancio; 4. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' approvato il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2018, allegato A, parte integrante e sostanziale delle presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti. 2. Le risultanze di cui al comma 1 sono comprensive della seguente variazione: Spesa In aumento nella gestione di competenza Titolo 2, Missione 10, Programma 03 euro 957.548,00 In diminuzione nella gestione di competenza Titolo 2, Missione 10, Programma 06 euro 957.548,00.