(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38  del
                           7 agosto 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  e,  in
particolare, l'art. 63; 
  Visto il parere favorevole dal  Collegio  dei  revisori  dei  conti
della Regione Toscana, espresso in data  16  maggio  2019,  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n.  40  (Disciplina
del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. i risultati della gestione relativi all'esercizio  finanziario
2018 risultano evidenziati dal conto del  bilancio,  con  particolare
riferimento all'avanzo finanziario ed  al  risultato  complessivo  di
amministrazione, dal  conto  economico  e  dallo  stato  patrimoniale
relativi a tale esercizio; 
    2. i risultati della gestione relativi all'esercizio  finanziario
2018, comprensivi dei  risultati  del  Consiglio  regionale  e  degli
organismi strumentali, sono evidenziati nel  rendiconto  consolidato,
composto da conto del bilancio, conto economico e stato  patrimoniale
consolidati; 
    3. nell'ambito della determinazione  definitiva  al  31  dicembre
2018 del fondo pluriennale vincolato di uscita, si e' reso necessario
disporre una variazione compensativa tra il Programma  03  «Trasporto
per vie d'acqua» e il Programma 06 «Politica regionale unitaria per i
trasporti e il diritto alla mobilita' (solo per  le  regioni)»  della
Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'» del Titolo  2.  Tale
intervento non incide ne' sul risultato di  amministrazione,  ne'  su
alcuno dei saldi di bilancio; 
    4. al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 
 
  1. Ai sensi dell'art. 63,  comma  2,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42),  e'  approvato  il  rendiconto  generale
della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2018,  allegato  A,
parte  integrante  e  sostanziale  delle  presente  legge,   con   le
risultanze esposte negli articoli seguenti. 
  2. Le risultanze di cui al comma 1 sono comprensive della  seguente
variazione: 
    Spesa 
      In aumento nella gestione di competenza 
      Titolo 2, Missione 10, Programma 03 euro 957.548,00 
      In diminuzione nella gestione di competenza 
      Titolo 2, Missione 10, Programma 06 euro 957.548,00.