(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 10 luglio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) ed n-bis), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99); Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla legge regionale n. 45/1997); Considerato quanto segue: 1. L'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, in data 25 marzo 2019, ha formulato alcuni rilievi di legittimita' costituzionale relativamente alla legge regionale n. 7/2019; 2. Con nota del 3 aprile 2019 il Presidente della giunta regionale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'impegno a modificare la legge regionale n. 7/2019, al fine di evitare il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale promosso dal Governo; 3. E' pertanto necessario procedere a modificare le parti della legge regionale n. 7/2019 oggetto dei rilievi di incostituzionalita' formulati dall'amministrazione statale; 4. Al fine di adempiere tempestivamente l'impegno assunto dal Presidente della giunta regionale, e' altresi' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 7/2019 1. Alla fine del punto 7 del preambolo della legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla legge regionale n. 45/1997), sono aggiunte le parole: «di competenza regionale ai sensi del decreto ministeriale sviluppo economico 10 settembre 2010;». 2. Il punto 8 del preambolo della legge regionale n. 7/2019 e' abrogato. 3. Al punto 9 del preambolo della legge regionale n. 7/2019, dopo le parole: «per l'installazione di impianti geotermici», sono inserite le seguenti: «di competenza regionale».