(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33  del
                           10 luglio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) ed n-bis), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.  22  (Riassetto
della normativa in materia di ricerca e  coltivazione  delle  risorse
geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28  della  legge  23  luglio
2009, n. 99); 
  Vista la legge regionale 5 febbraio 2019,  n.  7  (Disposizioni  in
materia di geotermia. Modifiche alla legge regionale n. 45/1997); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo  economico,
in data 25 marzo 2019, ha formulato alcuni  rilievi  di  legittimita'
costituzionale relativamente alla legge regionale n. 7/2019; 
    2. Con  nota  del  3  aprile  2019  il  Presidente  della  giunta
regionale ha comunicato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
l'impegno a modificare la legge  regionale  n.  7/2019,  al  fine  di
evitare il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale promosso dal
Governo; 
    3. E' pertanto necessario procedere a modificare le  parti  della
legge regionale n. 7/2019 oggetto dei rilievi di  incostituzionalita'
formulati dall'amministrazione statale; 
    4. Al fine di adempiere  tempestivamente  l'impegno  assunto  dal
Presidente della giunta regionale, e'  altresi'  necessario  disporre
l'entrata in vigore della presente legge il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Modifiche al preambolo 
                   della legge regionale n. 7/2019 
 
  1. Alla fine del punto 7 del  preambolo  della  legge  regionale  5
febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia.  Modifiche
alla legge regionale  n.  45/1997),  sono  aggiunte  le  parole:  «di
competenza regionale  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  sviluppo
economico 10 settembre 2010;». 
  2. Il punto 8 del preambolo della  legge  regionale  n.  7/2019  e'
abrogato. 
  3. Al punto 9 del preambolo della legge regionale n.  7/2019,  dopo
le  parole:  «per  l'installazione  di  impianti  geotermici»,   sono
inserite le seguenti: «di competenza regionale».