(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 24 luglio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego «Arti». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro); Considerato quanto segue: 1. E' necessaria la correzione del contenuto degli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 28/2018, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 21 e 21-quater della legge regionale n. 32/2002. In particolare, l'intervento e' finalizzato a reintrodurre, fra le competenze della regione, la funzione di erogazione di finanziamenti volti ad assicurare la continuita' retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi, che era prevista nel testo della legge regionale n. 32/2002 antecedentemente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 28/2018; 2. Al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni, la cui disciplina e' oggetto delle presenti modifiche, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Funzioni della regione. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' aggiunta la seguente: «m-bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuita' retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.».