(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35  del
                           24 luglio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n.  28  (Agenzia  regionale
toscana per l'impiego  «Arti».  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro); 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessaria la correzione del contenuto degli articoli 2 e 5
della   legge   regionale   n.   28/2018,   che   hanno    sostituito
rispettivamente gli articoli 21 e 21-quater della legge regionale  n.
32/2002. 
  In particolare, l'intervento e' finalizzato a reintrodurre, fra  le
competenze della regione, la funzione di erogazione di  finanziamenti
volti  ad  assicurare  la  continuita'  retributiva   ai   lavoratori
beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti,  in
costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la  retribuzione
da almeno due mesi, che era prevista nel testo della legge  regionale
n. 32/2002 antecedentemente alle  modifiche  introdotte  dalla  legge
regionale n. 28/2018; 
    2. Al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni, la
cui disciplina e' oggetto delle  presenti  modifiche,  e'  necessario
disporre  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   giorno
successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della
Regione Toscana. 
 
                               Approva 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Funzioni della regione. 
       Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 
 
  1. Dopo la  lettera  m)  del  comma  2  dell'art.  21  della  legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico  della  normativa  della
Regione Toscana in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro), e' aggiunta la seguente: 
    «m-bis) interviene finanziariamente  al  fine  di  assicurare  la
continuita' retributiva ai lavoratori beneficiari  di  ammortizzatori
sociali e ai  lavoratori  dipendenti,  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.».