(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 24 luglio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visti gli articoli 2, 3, 10 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 3 e l'art. 4, comma 1, lettera t), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana); Considerato quanto segue: 1. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal decreto-legge n. 113/2018 convertito dalla legge n. 132/2018, rendono necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare la necessaria tutela dei bisogni essenziali di tutte le persone; 2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della legge regionale n. 41/2005 relativa al sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e alcune norme della legge regionale n. 29/2009 relativa all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela dei cittadini stranieri in Toscana; 3. In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, gia' con la sentenza n. 269/2010 ha ritenuto legittime le previsioni della legge regionale n. 29/2009 in quanto volte a tutelare i diritti inviolabili di ogni persona umana, la regione riconosce e promuove i diritti elementari di tutte le persone che, trovandosi in condizioni di estremo bisogno, devono avere accesso alle cure mediche essenziali, all'alimentazione, a una dimora temporanea, all'istruzione ed ai servizi sociali, e supporta, in continuita' con gli interventi gia' assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le associazioni che operano in tale direzione; 4. Le azioni regionali orientate al superamento del disagio sociale perseguono, altresi', l'obiettivo di garantire al meglio la sicurezza della comunita' che puo' essere messa a rischio dalla precarieta' delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione; 5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette alla tutela della dignita' della persona umana, nucleo essenziale di uguaglianza e non discriminazione, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione e, in questo quadro costituzionale, la regione esercita proprie potesta' legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale; 6. Attualmente gli interventi regionali per gli stranieri presenti in Toscana, previsti dalle vigenti leggi regionali, garantiscono un sistema di accoglienza di qualita' finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali; 7. La regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volonta' di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal titolo di soggiorno, le prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali; 8. Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, anche al fine di evitare situazioni di disagio alla quiete e all'ordine pubblico derivanti dalla difficolta' di sistemazione delle numerose persone che gia' si ritrovano e si ritroveranno, anche per lungo tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente garantire loro la continuita' degli interventi di cura, socio-assistenziali, di istruzione per i minori e di inclusione sociale; 9. Nella legge regionale n. 41/2005 si rende pertanto necessario modificare l'art. 5 (Diritto agli interventi e ai servizi), eliminando il riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, abolito, sostituendolo con le nuove tipologie introdotte, riaffermando nel contempo, per tutte le persone dimoranti in Toscana, compresi gli stranieri non in regola, il diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona; 10. Nella legge regionale n. 29/2009 si rende necessario modificare l'art. 6 (Disposizioni sull'accoglienza, integrazione partecipe e tutela degli stranieri in Toscana), specificando le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di istruzione e cura che sono comunque garantiti agli stranieri, anche privi del permesso di soggiorno e, inoltre, prevedendo il sostegno di iniziative per l'integrazione di chi e' in regola con le disposizioni statali in materia di immigrazione; Approva la presente legge; Art. 1 Tutela dei bisogni essenziali della persona umana 1. La regione sostiene un progetto di societa' civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed e' privo di mezzi di sostentamento. 2. La regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all'istruzione come elementi fondamentali per l'integrazione umana e sociale. 3. Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonche' da privati cittadini.