(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35  del
                           24 luglio 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti gli articoli 2, 3, 10 e 117,  commi  terzo  e  quarto,  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 3 e l'art. 4, comma 1, lettera t), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero); 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti
in materia di protezione  internazionale  e  immigrazione,  sicurezza
pubblica,  nonche'  misure  per  la   funzionalita'   del   Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata)  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Vista  la  legge  regionale  9  giugno  2009,  n.  29  (Norme   per
l'accoglienza, l'integrazione partecipe e  la  tutela  dei  cittadini
stranieri nella Regione Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Le nuove disposizioni in materia di  immigrazione,  introdotte
dal decreto-legge n. 113/2018 convertito  dalla  legge  n.  132/2018,
rendono  necessaria  la   revisione   delle   norme   regionali   che
disciplinano gli interventi per gli  stranieri  che  si  trovano  sul
territorio  regionale,  per  riaffermare  la  necessaria  tutela  dei
bisogni essenziali di tutte le persone; 
    2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della legge
regionale n. 41/2005 relativa al sistema  regionale  integrato  degli
interventi e dei servizi per la tutela dei  diritti  di  cittadinanza
sociale e alcune norme della  legge  regionale  n.  29/2009  relativa
all'accoglienza,  all'integrazione  e  alla  tutela   dei   cittadini
stranieri in Toscana; 
    3. In coerenza con la giurisprudenza della  Corte  costituzionale
che, gia' con la  sentenza  n.  269/2010  ha  ritenuto  legittime  le
previsioni della  legge  regionale  n.  29/2009  in  quanto  volte  a
tutelare i diritti inviolabili di  ogni  persona  umana,  la  regione
riconosce e promuove i diritti elementari di tutte  le  persone  che,
trovandosi in condizioni di estremo  bisogno,  devono  avere  accesso
alle  cure  mediche  essenziali,  all'alimentazione,  a  una   dimora
temporanea, all'istruzione ed ai  servizi  sociali,  e  supporta,  in
continuita' con gli interventi gia' assicurati dal sistema  regionale
di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le  associazioni  che
operano in tale direzione; 
    4. Le azioni  regionali  orientate  al  superamento  del  disagio
sociale perseguono, altresi', l'obiettivo di garantire al  meglio  la
sicurezza della comunita' che  puo'  essere  messa  a  rischio  dalla
precarieta' delle condizioni di vita delle persone che si trovano  in
situazione di emarginazione; 
    5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette  alla  tutela
della dignita' della persona umana, nucleo essenziale di  uguaglianza
e non discriminazione, in attuazione dell'art. 3  della  Costituzione
e, in questo  quadro  costituzionale,  la  regione  esercita  proprie
potesta' legislative, concorrenti e residuali, in materia  di  tutela
della   salute,   assistenza   sociale,   istruzione   e   formazione
professionale; 
    6.  Attualmente  gli  interventi  regionali  per  gli   stranieri
presenti  in  Toscana,  previsti  dalle  vigenti   leggi   regionali,
garantiscono  un  sistema  di  accoglienza  di  qualita'  finalizzato
all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto
dei  ruoli  e  delle   funzioni   attribuite   ai   diversi   livelli
istituzionali; 
    7. La regione, nella revisione della normativa regionale  vigente
rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia  di  protezione
internazionale e immigrazione, ribadisce la volonta' di assicurare  a
tutti gli stranieri presenti nel territorio  toscano,  a  prescindere
dal titolo di soggiorno, le prestazioni  necessarie  a  garantire  il
rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti  ad  ogni  persona  in
base alla Costituzione e alle norme internazionali; 
    8.  Nelle  more  della  regolarizzazione  della  presenza   degli
stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al
decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018,  anche
al fine di evitare situazioni di disagio  alla  quiete  e  all'ordine
pubblico derivanti dalla difficolta' di sistemazione  delle  numerose
persone che gia' si ritrovano e  si  ritroveranno,  anche  per  lungo
tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente  garantire
loro la continuita' degli interventi di cura, socio-assistenziali, di
istruzione per i minori e di inclusione sociale; 
    9. Nella legge regionale n. 41/2005 si rende pertanto  necessario
modificare  l'art.  5  (Diritto  agli  interventi  e   ai   servizi),
eliminando  il  riferimento  al  permesso  di  soggiorno  per  motivi
umanitari, abolito, sostituendolo con le nuove tipologie  introdotte,
riaffermando nel contempo, per tutte le persone dimoranti in Toscana,
compresi gli  stranieri  non  in  regola,  il  diritto  all'effettivo
godimento dei diritti fondamentali della persona; 
    10.  Nella  legge  regionale  n.  29/2009  si  rende   necessario
modificare  l'art.  6  (Disposizioni  sull'accoglienza,  integrazione
partecipe e tutela  degli  stranieri  in  Toscana),  specificando  le
prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di istruzione e cura  che
sono comunque garantiti agli stranieri, anche privi del  permesso  di
soggiorno e,  inoltre,  prevedendo  il  sostegno  di  iniziative  per
l'integrazione di chi e' in regola con  le  disposizioni  statali  in
materia di immigrazione; 
  Approva la presente legge; 
 
                               Art. 1 
 
          Tutela dei bisogni essenziali della persona umana 
 
  1. La regione sostiene un progetto di societa' civile  che  esclude
l'abbandono e l'emarginazione di  chi,  anche  straniero,  dimora  in
Toscana ed e' privo di mezzi di sostentamento. 
  2. La regione riconosce il  diritto  a  conseguire  le  prestazioni
imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale
diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in
coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio  2005,
n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per  la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale) e dalla  legge  regionale  9  giugno
2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe  e  la
tutela dei cittadini stranieri nella  Regione  Toscana),  il  diritto
alle  cure  essenziali,  alla  dimora  temporanea  in  condizione  di
sicurezza,  ad  una  adeguata  alimentazione  e  all'istruzione  come
elementi fondamentali per l'integrazione umana e sociale. 
  3. Le azioni per garantire le  prestazioni  essenziali  di  cui  al
comma 2 sono poste in essere  attraverso  interventi  previsti  dalla
programmazione  integrata  socio-sanitaria  realizzati   direttamente
dalla regione o tramite il sostegno di proposte e progetti  promossi,
in coerenza con la presente legge, dalle  istituzioni  locali,  dalle
associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore,  nonche'
da privati cittadini.