(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 luglio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello statuto; Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco); Considerato quanto segue: 1. Il Consiglio regionale intende proseguire, anche nell'anno 2019, gli interventi a favore delle associazioni pro loco gia' avviati con la legge regionale n. 52/2018, in considerazione del positivo riscontro registrato nella promozione delle realta' territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale legge; 2. L'efficacia, sotto il profilo della semplificazione del procedimento, della procedura automatica prevista dalla legge regionale n. 52/2018 induce a confermare anche per l'anno 2019 la scelta di tale procedura; 3. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di attuazione della legge rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge; Art. 1 Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 52/2018 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco), e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Contributi per l'anno 2019). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere i contributi «una tantum» sull'esercizio finanziario 2019, sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l'anno 2019. 2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2, secondo i termini di seguito indicati: a) l'anno di cui all'art. 1, comma 2, e' il 2019; b) il termine di cui all'art. 2, comma 1, e' il 31 dicembre 2019; c) il termine di cui all'art. 2, comma 2, e' il 31 dicembre 2020.».