(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36  del
                           31 luglio 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale); 
  Vista la legge  regionale  17  dicembre  2018,  n.  52  (Interventi
straordinari a favore delle associazioni pro loco); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il Consiglio regionale  intende  proseguire,  anche  nell'anno
2019, gli interventi  a  favore  delle  associazioni  pro  loco  gia'
avviati con la legge regionale  n.  52/2018,  in  considerazione  del
positivo  riscontro  registrato  nella   promozione   delle   realta'
territoriali  regionali  da  parte  delle   associazioni   pro   loco
beneficiarie dei contributi previsti da tale legge; 
    2.  L'efficacia,  sotto  il  profilo  della  semplificazione  del
procedimento,  della  procedura  automatica  prevista   dalla   legge
regionale n. 52/2018 induce a confermare anche  per  l'anno  2019  la
scelta di tale procedura; 
    3. La ristrettezza dei tempi  tecnici  per  l'espletamento  delle
procedure  di  attuazione  della  legge  rende  opportuno   prevedere
l'entrata in vigore della presente legge il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 
  Approva la presente legge; 
 
                               Art. 1 
 
       Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'art. 2-bis 
                  nella legge regionale n. 52/2018 
 
  1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 17  settembre  2018,  n.  52
(Interventi straordinari a favore delle associazioni  pro  loco),  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Contributi per l'anno 2019). - 1. Per le finalita'  di
cui all'art. 1, comma 1, il  Consiglio  regionale  e'  autorizzato  a
concedere i contributi «una tantum» sull'esercizio finanziario  2019,
sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a  favore
della associazioni pro loco  operanti  alla  data  della  entrata  in
vigore della presente legge anche per l'anno 2019. 
  2. Per la  concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1,  si
applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 3,  e  dell'art.  2,
secondo i termini di seguito indicati: 
    a) l'anno di cui all'art. 1, comma 2, e' il 2019; 
    b) il termine di cui all'art. 2, comma 1, e' il 31 dicembre 2019; 
    c) il termine di cui all'art. 2,  comma  2,  e'  il  31  dicembre
2020.».