(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 31 luglio 2019 - Anno 50 n. 12) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 34-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) 1. La rubrica dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti)». 2. Al comma 1 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sui natanti da diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE)», sono sostituite dalle seguenti: «sulle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio ai sensi dell'art. 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e successive modificazioni e integrazioni». 3. Al comma 2 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sui natanti» sono sostituite dalle seguenti: «sulle navi minori e galleggianti». 4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: «e bis) iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell'art. 25 della l. 472/1999 e successive modificazioni e integrazioni.».