(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 7 agosto 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966, 967 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa, e al documento di indirizzo di cui all'ordine del giorno n. 01/2019 della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome previsto al punto 2 dell'Intesa. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si rinvia ai documenti suddetti. 2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilita' in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto della riduzione temporanea di cui all'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 10, recante integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennita' di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata).