(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 9 agosto 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni di carattere finanziario 
 
  1. In base  ai  risultati  accertati  a  seguito  del  giudizio  di
parificazione  del  rendiconto  dell'esercizio   2018   l'avanzo   di
amministrazione e' determinato in complessivi 743.265.190,01 euro  di
cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10  novembre
2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita'
e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42  e  50
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  n.  42),  sono
iscritti con la presente legge 94.162.093,05 euro. 
  2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli  anni
2019-2021 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai  programmi
di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle  spese  con  vincolo  di
destinazione. 
  3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli  anni
2019-2021 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai  programmi
di cui alla annessa  Tabella  A2  relativa  alle  spese  derivate  da
ripristino e riassegnazione di somme gia'  previste  da  disposizioni
regionali o derivate da bilanci delle province. 
  4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni
2019-2021 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di
cui alla annessa Tabella A3 relativa alle entrate regionali. 
  5. Negli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2019-2021  sono  introdotte  le  variazioni  ai
titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi  di  cui  alla
annessa  Tabella  A4  relativa  alla   iscrizione   di   assegnazioni
vincolate. 
  6. Con rifermento all'art. 1, comma 11, della  legge  regionale  28
dicembre  2018,  n.  29  (Legge  di  stabilita'  2019),  al  fine  di
contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle
compartecipazioni erariali previste dall'art. 1,  comma  819,  ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), per i restanti mesi  del  2019  nello  stato  di
previsione dell'entrata e della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2019-2021 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie  e
alle missioni e ai programmi di cui all'allegata Tabella A5. 
  7. Negli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2019-2021  sono  introdotte  le  variazioni  ai
titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi  di
spesa di cui alla annessa Tabella A6 relativa all'aggiornamento delle
previsioni di cassa.