(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2019). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 5, commi da 22 a 24 della legge regionale 28  dicembre
2018,   n.   29   «Legge   di   stabilita'   2019»,   che   autorizza
l'amministrazione regionale  a  concedere  ai  comuni  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia contributi straordinari per  l'acquisizione  di
immobili, parzialmente finanziata dai comuni stessi, da destinarsi ad
attivita' di pubblico interesse; 
  Visto in particolare il comma 23 del  citato  art.  5  della  legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 29 «Legge di stabilita' 2019»  con  il
quale   e'   previsto   apposito   regolamento   regionale   per   la
determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di  concessione  e
successiva erogazione dei contributi, da approvarsi entro  centoventi
giorni dalla entrata in vigore della legge; 
  Visto  il  testo  del   «Regolamento   per   la   concessione   dei
finanziamenti  per  l'acquisizione  di  immobili  da  destinarsi   ad
attivita' di pubblico interesse di cui all'art. 5, commi da 22  a  24
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29  (Legge  di  stabilita'
2019)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia ai sensi del quale il presidente della  regione
emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello  Statuto  di   autonomia)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Su conforme deliberazione della giunta regionale  n.  1031  del  21
giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei  finanziamenti
per l'acquisizione di immobili da destinarsi ad attivita' di pubblico
interesse di cui all'art. 5, commi da 22 a 24 della  legge  regionale
28 dicembre 2018, n.  29  (Legge  di  stabilita'  2019)»,  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  del  quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. 
 
                               FEDRIGA