(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2019). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 1996,
n. 18, che prevede che con regolamento di organizzazione, da emanarsi
con decreto del presidente della regione, previa deliberazione  della
giunta regionale, secondo i principi e  i  criteri  di  cui  all'art.
3-bis  della  legge  regionale  medesima,  previa  informativa   alle
organizzazioni  sindacali,  nonche'  nel  rispetto  della  disciplina
legislativa del sistema integrato del pubblico  impiego  regionale  e
locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva e  previo
parere   della   competente   commissione   consiliare    permanente,
l'amministrazione  regionale  disciplina  le  materie  previste   dai
suddetti commi 2 e 3; 
  Viste le modifiche apportate  dalla  legge  regionale  20  novembre
2018, n. 26 al titolo III (Dirigenza del comparto unico) della  legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 18; 
  Atteso che, ai sensi del combinato disposto del  comma  1,  lettera
a), (recante la sostituzione del comma 3-bis dell'art. 47 della legge
regionale n. 18/1996), e del comma  2,  dell'art.  11,  della  citata
legge regionale n. 26/2018, a decorrere dal 1° gennaio  2019  risulta
vigente  una  nuova  disciplina  delle  funzioni  del   vicedirettore
centrale  con  conseguente  superamento,   nell'ambito   dell'assetto
organizzativo dell'amministrazione regionale,  dell'articolazione  in
aree fatta eccezione, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11,  per
la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita', per la
quale l'articolazione in aree, vigente  alla  data  del  31  dicembre
2018, e' confermata  fino  alla  data  di  costituzione  delle  nuove
Aziende sanitarie; 
  Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con  il
quale  e'   stato   emanato   il   «Regolamento   di   organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»; 
  Visti i propri decreti 21 aprile 2005,  n.  0110/Pres.,  23  maggio
2006, n. 0159/Pres., 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., 11 marzo 2008, n.
074/Pres., 8  agosto  2008,  n.  0209/Pres.,  21  dicembre  2009,  n.
0359/Pres.,  27  agosto  2010,  n.  0200/Pres,  25  giugno  2012,  n.
0133/Pres., 5 settembre 2013,  n.  0161/Pres.,  15  luglio  2014,  n.
0145/Pres.,  26  gennaio  2015,  n.  017/Pres.,  24  marzo  2015,  n.
065/Pres., 22  settembre  2015,  n.  0193/Pres.,  4  marzo  2016,  n.
046/Pres. e 26 luglio 2018,  n.  0155/Pres.,  con  i  quali  si  sono
apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche   al
suddetto regolamento per un  adeguamento  del  testo  correlato  alle
surrichiamate disposizioni della legge regionale n. 26/2018,  nonche'
al fine di  ricondurre  l'Avvocatura  della  regione  al  livello  di
struttura  equiparata  a  direzione  centrale,   di   prevedere   una
disciplina puntuale per le modalita' e i criteri di  definizione  del
budget assunzionale e del piano annuale e triennale dei fabbisogni di
personale e per la ripartizione delle facolta'  assunzionali  tra  le
diverse  strutture  direzionali  e  di   una   riformulazione   della
disciplina relativa al piano  strategico  regionale  nonche'  per  un
rafforzamento degli uffici di  supporto  degli  organi  politici  con
particolare riferimento agli autisti di rappresentanza; 
  Preso atto della  nuova  disciplina  del  sistema  delle  relazioni
sindacali di cui al titolo VII del Contratto collettivo  di  comparto
del  personale  non  dirigente  triennio   normativo   ed   economico
2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 13  giugno
2019, n. 969, con la quale, onde procedere alle  suddette  modifiche,
si e' approvato in via preliminare il  «Regolamento  di  modifica  al
regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e  degli
enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n.  0277/Pres.»,  ai
sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  3,  comma  4  della  legge
regionale n. 18/1996; 
  Atteso che la I commissione consiliare permanente  ha  reso,  nella
seduta del giorno 8 luglio 2019, il  parere  in  ordine  al  suddetto
regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge  regionale  n.
18/1996; 
  Visto il testo del  «Regolamento  di  modifica  al  regolamento  di
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti  regionali
emanato con DPReg 27  agosto  2004,  n.  0277/Pres.»  e  ritenuto  di
emanarlo; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  giunta  regionale  del  12  luglio
2019, n. 1181; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  regolamento  di
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti  regionali
emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» nel  testo  allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA