(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2019). IL PRESIDENTE Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che con regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonche' nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva e previo parere della competente commissione consiliare permanente, l'amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3; Viste le modifiche apportate dalla legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 al titolo III (Dirigenza del comparto unico) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18; Atteso che, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera a), (recante la sostituzione del comma 3-bis dell'art. 47 della legge regionale n. 18/1996), e del comma 2, dell'art. 11, della citata legge regionale n. 26/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019 risulta vigente una nuova disciplina delle funzioni del vicedirettore centrale con conseguente superamento, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, dell'articolazione in aree fatta eccezione, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11, per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita', per la quale l'articolazione in aree, vigente alla data del 31 dicembre 2018, e' confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie; Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»; Visti i propri decreti 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., 11 marzo 2008, n. 074/Pres., 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., 24 marzo 2015, n. 065/Pres., 22 settembre 2015, n. 0193/Pres., 4 marzo 2016, n. 046/Pres. e 26 luglio 2018, n. 0155/Pres., con i quali si sono apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento; Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento per un adeguamento del testo correlato alle surrichiamate disposizioni della legge regionale n. 26/2018, nonche' al fine di ricondurre l'Avvocatura della regione al livello di struttura equiparata a direzione centrale, di prevedere una disciplina puntuale per le modalita' e i criteri di definizione del budget assunzionale e del piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale e per la ripartizione delle facolta' assunzionali tra le diverse strutture direzionali e di una riformulazione della disciplina relativa al piano strategico regionale nonche' per un rafforzamento degli uffici di supporto degli organi politici con particolare riferimento agli autisti di rappresentanza; Preso atto della nuova disciplina del sistema delle relazioni sindacali di cui al titolo VII del Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018; Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 13 giugno 2019, n. 969, con la quale, onde procedere alle suddette modifiche, si e' approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 18/1996; Atteso che la I commissione consiliare permanente ha reso, nella seduta del giorno 8 luglio 2019, il parere in ordine al suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 18/1996; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della giunta regionale del 12 luglio 2019, n. 1181; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA