(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 2019). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 4-ter della legge  regionale  29  aprile  2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale) che  prevede  che  la  Regione  doti  i  comuni
singoli e associati di risorse  finanziarie  per  la  concessione  di
contributi,  anche  sulle   spese   gia'   sostenute   nell'anno   di
riferimento, finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai
privati residenti nel territorio regionale per le proprie  abitazioni
e ai condomini per le parti comuni,  nonche'  per  altri  interventi,
individuati con apposito  regolamento  regionale,  volti  a  favorire
migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla
rassicurazione della comunita' civica; 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2018,  n.  29  (Legge  di
stabilita' 2019) che, all'art. 10, comma 72, autorizza la Regione  ad
assegnare a favore  degli  enti  locali,  a  domanda,  un  fondo  per
interventi per l'installazione di  sistemi  di  sicurezza  presso  le
abitazioni private e nelle parti comuni dei  condomini,  nonche'  per
altri interventi, individuati  con  apposito  regolamento  regionale,
volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul  territorio  di
riferimento e alla rassicurazione della comunita'  civica,  ai  sensi
dell'art. 4-ter della legge regionale n. 9/2009; 
  Visto il comma 73, dell'art. 10, della legge regionale n.  29/2018,
come modificato dall'art. 34 della legge regionale 8 luglio 2019,  n.
9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti  del  territorio
regionale), ai sensi del quale  il  regolamento  regionale  definisce
altresi' i termini e le modalita' per la presentazione delle  domande
per  l'accesso  al  fondo,  i  criteri  di  riparto   delle   risorse
finanziarie agli enti  locali,  i  termini  per  la  rendicontazione,
nonche' criteri e  requisiti  riferiti  ai  singoli  interventi,  ivi
compresa la determinazione, per gli interventi contributivi a  terzi,
dei requisiti dei soggetti terzi beneficiari; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 605 del 12  aprile
2019  di  approvazione  in  via  preliminare  del  «Regolamento   per
l'assegnazione  agli  enti  locali  del  fondo  per  interventi   per
l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni  private
e nelle parti comuni dei condomini, nonche' per altri interventi,  ai
sensi dell'art. 4-ter della legge regionale  29  aprile  2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale) e dell'art. 10, commi  72  e  73,  della  legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019)»; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3,  lettera  d),  della
legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle
autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e  integrazioni
alla legge regionale n. 26/2014 in materia di  riordino  del  sistema
Regione-autonomie  locali  e  altre  norme  urgenti  in  materia   di
autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali  nella  seduta
del 20 maggio 2019, ha espresso  parere  favorevole  all'approvazione
del suddetto regolamento; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della giunta regionale  n.  1233  del  19
luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli  enti  locali
del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di  sicurezza
presso le abitazioni private e  nelle  parti  comuni  dei  condomini,
nonche' per altri interventi, ai sensi dell'art.  4-ter  della  legge
regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di  politiche
di sicurezza e ordinamento della  polizia  locale)  e  dell'art.  10,
commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.  29  (Legge
di stabilita'  2019)»,  nel  testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA