(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
      Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 31 luglio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione  e
fruizione del patrimonio culturale,  anche  immateriale,  e  naturale
posto sotto la tutela dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)  sito  sul  territorio
regionale, la presente legge  disciplina  le  misure  di  sostegno  a
favore  di  detto   patrimonio,   in   armonia   con   gli   obblighi
internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello
Statuto  regionale  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e,  in
particolare, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n.  34  (Norme  di
attuazione   dello   Statuto   speciale   della   regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici),
nonche' nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
  2. La presente legge  disciplina  altresi'  le  condizioni  per  il
sostegno da parte della Regione ai progetti di inserimento  dei  beni
culturali, anche immateriali, siti sul  territorio  regionale,  nella
lista del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.