(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. del 6 agosto 2019) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979) 1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 51 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono inseriti i seguenti: «5-ter. Il controllo delle comunicazioni di inesigibilita' presentate da Trentino riscossioni s.p.a. alla provincia e' effettuato a campione, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del principio di economicita' dell'azione amministrativa. Le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 100 euro, con esclusione di quelle derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per danno erariale, non sono assoggettate al controllo previsto da questo comma. Ai fini della procedura di discarico per inesigibilita' si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337). 5-quater. Con riferimento alle entrate per le quali la provincia ha affidato a Trentino riscossioni s.p.a. la funzione della gestione dell'intero ciclo di riscossione, sia ordinaria che coattiva, il controllo delle comunicazioni di inesigibilita' e' effettuato preventivamente, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione prevista al comma 5-ter, da personale della medesima societa' diverso da quello che ha curato l'attivita' di riscossione coattiva. La provincia verifica, anche a campione, la correttezza della procedura di controllo effettuata dalla societa', secondo criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale prevista dal comma 5-ter.» 2. Dopo l'art. 52 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente: «Art. 52-bis (Eliminazione dell'obbligo di prestare depositi cauzionali di importo esiguo). - 1. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa o amministrativa della provincia, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'articolo non sono dovuti depositi cauzionali costituiti a favore della provincia di importo pari o inferiore a 100 euro. Restano ferme le integrazioni, anche successive, di depositi cauzionali gia' prestati, purche' l'importo complessivo risulti superiore al limite di 100 euro.» 3. La domanda di restituzione di depositi cauzionali gia' costituiti in favore della provincia alla data di entrata in vigore di questa legge, e di importo non superiore a quello previsto dal comma 2, e' presentata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, in conformita' alle modalita' e ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.