(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  2  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n.  31/Sez.  Gen.  del  6  agosto
  2019) 
(Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7  (legge
                  provinciale di contabilita' 1979) 
 
  1. Dopo il comma 5-bis dell'art.  51  della  legge  provinciale  di
contabilita' 1979 sono inseriti i seguenti: 
    «5-ter.  Il  controllo  delle  comunicazioni  di   inesigibilita'
presentate  da  Trentino  riscossioni  s.p.a.   alla   provincia   e'
effettuato  a  campione,  sulla  base  di   criteri   stabiliti   con
deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del principio di
economicita' dell'azione  amministrativa.  Le  quote  inesigibili  di
valore inferiore  o  pari  a  100  euro,  con  esclusione  di  quelle
derivanti da decisioni di condanna della Corte dei  conti  per  danno
erariale, non sono  assoggettate  al  controllo  previsto  da  questo
comma. Ai fini della procedura di  discarico  per  inesigibilita'  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19 e  20  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del  servizio  nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28
settembre 1998, n. 337). 
    5-quater. Con riferimento alle entrate per le quali la  provincia
ha affidato a Trentino riscossioni s.p.a. la funzione della  gestione
dell'intero ciclo di riscossione,  sia  ordinaria  che  coattiva,  il
controllo  delle  comunicazioni  di  inesigibilita'   e'   effettuato
preventivamente,  sulla   base   dei   criteri   stabiliti   con   la
deliberazione prevista al comma 5-ter, da  personale  della  medesima
societa' diverso da quello che ha curato l'attivita'  di  riscossione
coattiva. La provincia verifica, anche  a  campione,  la  correttezza
della procedura  di  controllo  effettuata  dalla  societa',  secondo
criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale prevista
dal comma 5-ter.» 
  2. Dopo l'art. 52 della legge provinciale di contabilita'  1979  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 52-bis  (Eliminazione  dell'obbligo  di  prestare  depositi
cauzionali di importo esiguo). - 1.  Nelle  materie  attribuite  alla
competenza legislativa o amministrativa della provincia, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore di  quest'articolo  non  sono  dovuti
depositi cauzionali costituiti a favore della  provincia  di  importo
pari o inferiore a 100 euro. Restano  ferme  le  integrazioni,  anche
successive, di depositi cauzionali gia' prestati,  purche'  l'importo
complessivo risulti superiore al limite di 100 euro.» 
  3.  La  domanda  di  restituzione  di  depositi   cauzionali   gia'
costituiti in favore della provincia alla data di entrata  in  vigore
di questa legge, e di importo non superiore  a  quello  previsto  dal
comma 2, e' presentata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
di questa legge, in conformita' alle modalita' e ai criteri stabiliti
con apposita deliberazione della Giunta provinciale.