(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 14 agosto 2019 n. 40) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Considerato che: 1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico, quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, anche mediante il raccordo con il sistema della ricerca pubblica in un'ottica di sviluppo economico; 2. Negli ultimi venti anni sul territorio regionale, su iniziativa degli enti locali e con il supporto finanziario della Regione, si e' sviluppato un sistema di infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio di interesse pubblico afferente alle funzioni pubbliche di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all'attivita' di impresa; 3. Le infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico, se adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite, anche mediante un processo di razionalizzazione e di efficientamento gestionale, costituiscono uno strumento strategico per promuovere una peculiare funzione di integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle imprese per migliorare le capacita' competitive del sistema produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a disposizione di servizi qualificati; 4. La mozione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 137, impegna la Giunta regionale, in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale, a individuare la modalita' di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico; 5. Attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte le societa' di gestione localizzate sulla costa toscana, si intende dotare il sistema economico e produttivo regionale di una innovativa ed efficiente organizzazione del sistema del trasferimento tecnologico mediante la costituzione di un soggetto gestore unico derivante dall'aggregazione delle societa' di gestione; 6. Al fine di incentivare il processo di razionalizzazione e di aggregazione, in linea con quanto stabilito dal documento di economia e finanza reginale (DEFR) 2019 nel progetto regionale 14 (Ricerca sviluppo e innovazione), che prevede specificamente, tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione delle societa' di gestione dei poli di trasferimento tecnologico, e' prevista la costituzione di un fondo che interviene con partecipazioni o con prestito partecipativo, condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito; 7. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Finalita' 1. La Regione Toscana con la presente legge valorizza il raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico, promuovendo e incentivando la razionalizzazione delle relative societa' di gestione operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le infrastrutture per il trasferimento tecnologico costituiscono un sistema di interesse pubblico a valenza generale che, sviluppatosi con il supporto della Regione Toscana e su iniziativa dei comuni e delle province, afferisce alle funzioni istituzionali di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di sostegno all'attivita' di impresa. 3. Per «infrastrutture per il trasferimento tecnologico» si intendono i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa, i laboratori di ricerca industriale, i laboratori di prove e test, i dimostratori tecnologici.