(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Toscana  del  14
                         agosto 2019 n. 40) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Considerato che: 
    1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento  tecnologico,
quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di
ricerca, prove e test, dimostratori  tecnologici,  costituiscono  uno
degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione
del sistema produttivo, anche mediante il  raccordo  con  il  sistema
della ricerca pubblica in un'ottica di sviluppo economico; 
    2.  Negli  ultimi  venti  anni  sul  territorio   regionale,   su
iniziativa degli enti locali e  con  il  supporto  finanziario  della
Regione, si e' sviluppato un sistema di infrastrutture  pubbliche  di
trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio  di
interesse pubblico afferente alle funzioni  pubbliche  di  promozione
dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all'attivita'  di
impresa; 
    3. Le infrastrutture pubbliche di trasferimento  tecnologico,  se
adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite,  anche  mediante  un
processo  di  razionalizzazione  e  di  efficientamento   gestionale,
costituiscono uno strumento strategico per promuovere  una  peculiare
funzione di integrazione tra il sistema della ricerca  e  il  sistema
delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle
imprese  per  migliorare  le  capacita'   competitive   del   sistema
produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a
disposizione di servizi qualificati; 
    4. La mozione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015,  n.  137,
impegna  la  Giunta  regionale,  in  relazione  al  complesso   delle
infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state
oggetto di finanziamento regionale, a  individuare  la  modalita'  di
coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico; 
    5. Attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte
le societa' di gestione localizzate sulla costa toscana,  si  intende
dotare il sistema economico e produttivo regionale di una  innovativa
ed  efficiente   organizzazione   del   sistema   del   trasferimento
tecnologico mediante la costituzione di  un  soggetto  gestore  unico
derivante dall'aggregazione delle societa' di gestione; 
    6. Al fine di incentivare il processo di razionalizzazione  e  di
aggregazione, in linea con quanto stabilito dal documento di economia
e finanza reginale (DEFR) 2019 nel  progetto  regionale  14  (Ricerca
sviluppo  e  innovazione),  che  prevede  specificamente,   tra   gli
interventi, la promozione  di  razionalizzazione  delle  societa'  di
gestione dei  poli  di  trasferimento  tecnologico,  e'  prevista  la
costituzione di un fondo che  interviene  con  partecipazioni  o  con
prestito   partecipativo,   condizionato   alla   permanenza    delle
amministrazioni pubbliche nella  compagine  societaria  del  soggetto
unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito; 
    7. Al fine di consentire la rapida attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Toscana con la presente legge valorizza  il  raccordo
tra il sistema produttivo e il sistema della  ricerca  attraverso  le
infrastrutture  per  il  trasferimento  tecnologico,  promuovendo   e
incentivando la razionalizzazione delle relative societa' di gestione
operanti   in   Toscana   e   partecipate,   anche   parzialmente   o
indirettamente, da amministrazioni pubbliche. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  le  infrastrutture  per  il
trasferimento  tecnologico  costituiscono  un  sistema  di  interesse
pubblico a valenza generale che, sviluppatosi con il  supporto  della
Regione  Toscana  e  su  iniziativa  dei  comuni  e  delle  province,
afferisce alle funzioni istituzionali di  promozione  dello  sviluppo
economico e produttivo e di sostegno all'attivita' di impresa. 
  3.  Per  «infrastrutture  per  il  trasferimento  tecnologico»   si
intendono i parchi  scientifici  e  tecnologici,  gli  incubatori  di
impresa, i laboratori di ricerca industriale, i laboratori di prove e
test, i dimostratori tecnologici.