(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 14 agosto 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2010») e, in particolare, l'art. 2, comma 186-bis; Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'Autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007); Considerato quanto segue: 1. L'Ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa ha da tempo avviato un complesso percorso che prevede, da un lato l'aggiornamento del piano straordinario degli interventi, dall'altro il completamento del processo di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti del territorio di riferimento ad un gestore unico. 2. Con la deliberazione di indirizzo 19 dicembre 2018, n. 14, l'assemblea dell'ATO Toscana Costa ha stabilito, ritenendo opportuno approfondire anche la fattibilita' di un eventuale affidamento «in house»: «di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano straordinario ed al nuovo piano degli investimenti ad esso correlato, un'approfondita analisi tecnico-economica e giuridica su possibili modelli organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali». 3. L'assemblea dell'ATO Toscana Costa ha stabilito pertanto la necessita' di attivare quanto segue: «una valutazione sulla attualita' delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalita' di affidamento sino ad ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruita' economica di un modello "in house", dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita', anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovra', quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatoci nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); una valutazione giuridica, relativamente all'obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio e sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovra' essere valutata la coerenza dell'assetto che sara' assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto obiettivo». 4. Il percorso sopra richiamato, attualmente in fase di attuazione, e' condizione necessaria ai fini della decisione che l'assemblea dovra' adottare in merito alla modalita' di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa, ragione per cui, con la deliberazione assembleare di cui sopra, tale decisione e' stata sospesa. 5. E' necessario assicurare la conclusione del percorso di affidamento senza soluzione di continuita' e, a tale fine, prorogare l'incarico dell'attuale direttore generale per un periodo di almeno dodici mesi dalla sua scadenza. 6. E' necessario altresi' adeguare le disposizioni relative al direttore generale in analogia con quanto gia' disposto per il direttore dell'Autorita' idrica toscana (AIT). 7. In considerazione della necessita' di prorogare l'incarico del direttore generale dell'Autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa, al fine di assicurare la continuita' di tale figura nell'ambito del percorso di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si prevede l'entrata in vigore anticipata rispetto ai tempi ordinari. Approva la presente legge: Art. 1 Direttore generale. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 69/2011 1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'Autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007), dopo le parole: «d'intesa con il presidente della giunta regionale,» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica,». 2. Al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 69/2011 le parole «di sette anni non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque anni».