(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 30 del 28 giugno 2019 (n. 27)). L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto, principi e finalita' 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera l), dello Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della regione alla pesca mediterranea. A tale fine la regione persegue i seguenti obiettivi: a) definire e tutelare l'identita' e la specificita' della pesca mediterranea coniugando sostenibilita' economica, sociale, culturale e ambientale; b) modernizzare, innovare e valorizzare le attivita' degli imprenditori ittici favorendo l'esercizio delle seguenti attivita' connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la pesca turistica (o pescaturismo), il turismo ittico (o ittiturismo), le attivita' didattiche; c) valorizzare i prodotti ittici siciliani attraverso l'informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato; d) sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco; e) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico; f) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre tipologie di pesca storica; g) sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea attraverso specifiche misure di intervento per la valutazione, la creazione e la gestione di adeguate zone di protezione, di ripopolamento degli stock ittici e di recupero degli ecosistemi associati; h) contrastare tutte le forme di pesca illegale. 2. La regione promuove l'aggregazione produttiva riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle produzioni ittiche e dell'ambiente.