(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana (p. I) n. 30 del 28 giugno 2019 (n. 27) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con la presente legge  la  Regione  riconosce  e  garantisce  il
diritto allo studio e alla formazione sul proprio territorio.  A  tal
fine, nel  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento,  efficienza,
efficacia e adeguatezza della  pubblica  amministrazione,  disciplina
gli interventi regionali a sostegno  delle  politiche  educative,  ne
assicura la qualita', intraprende e persegue le politiche e le azioni
volte al miglioramento della complessiva offerta formativa  affinche'
quest'ultima risponda a criteri di competenza, continuita',  coerenza
e avanzamento della conoscenza, secondo  un  prevalente  criterio  di
continuita' del progetto formativo individuale. 
  2. La Regione, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea  e
delle  strategie  di  Lisbona,  della   Costituzione,   delle   leggi
costituzionali, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui  alla
lettera m) del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione, delle  norme
generali  dettate  con  legge  dello  Stato  e  dell'autonomia  delle
istituzioni scolastiche e universitarie, esercita, ai sensi dell'art.
14 dello statuto, la potesta' legislativa  esclusiva  in  materia  di
istruzione primaria e formazione  professionale,  nonche',  ai  sensi
dell'art. 17 dello statuto, la potesta'  concorrente  in  materia  di
istruzione secondaria di  primo  e  secondo  grado  e  universitaria,
promuovendo lo sviluppo  e  la  piena  realizzazione  di  un  sistema
integrato  di  educazione,  istruzione  e  formazione  professionale,
capace di rispondere alle esigenze di sviluppo dei territorio.