(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 30 del 28 giugno 2019 (n. 27) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Con la presente legge la Regione riconosce e garantisce il diritto allo studio e alla formazione sul proprio territorio. A tal fine, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e adeguatezza della pubblica amministrazione, disciplina gli interventi regionali a sostegno delle politiche educative, ne assicura la qualita', intraprende e persegue le politiche e le azioni volte al miglioramento della complessiva offerta formativa affinche' quest'ultima risponda a criteri di competenza, continuita', coerenza e avanzamento della conoscenza, secondo un prevalente criterio di continuita' del progetto formativo individuale. 2. La Regione, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle strategie di Lisbona, della Costituzione, delle leggi costituzionali, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione, delle norme generali dettate con legge dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, esercita, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, la potesta' legislativa esclusiva in materia di istruzione primaria e formazione professionale, nonche', ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la potesta' concorrente in materia di istruzione secondaria di primo e secondo grado e universitaria, promuovendo lo sviluppo e la piena realizzazione di un sistema integrato di educazione, istruzione e formazione professionale, capace di rispondere alle esigenze di sviluppo dei territorio.