(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - n. 320 dell'8 ottobre 2019) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                     Aiuti di Stato integrativi 
            sul Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 
 
  1. La Regione e' autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi
per la realizzazione di piani  di  investimento  attuati  da  giovani
agricoltori e finanziati sul tipo di operazione 4.1.02  «Investimenti
in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio  di
primo insediamento» (Focus Area 2b), nell'ambito  della  Priorita'  2
«Potenziare  in  tutte  le  regioni  la  redditivita'  delle  aziende
agricole e la competitivita' dell'agricoltura in tutte le sue forme e
promuovere  tecnologie  innovative  per  le  aziende  agricole  e  la
gestione sostenibile delle foreste», del Programma di sviluppo rurale
2014 - 2020, con le medesime  modalita'  e  condizioni  previste  dal
Programma stesso, per l'importo di euro 2.038.670,99. 
  2. All'erogazione degli aiuti di  cui  al  comma  1,  spettanti  ai
beneficiari,  provvede  l'Agenzia  regionale  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale
23 luglio 2001, n. 21  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  le
erogazioni in agricoltura (AGREA), in qualita' di organismo  pagatore
delle misure individuate nel Programma  di  sviluppo  rurale  2014  -
2020. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge,  per
l'esercizio 2019 la Regione fara' fronte mediante l'istituzione nella
parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli,  nell'ambito
di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai
fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui
alla Missione 20 Fondi e accantonamenti -  Programma  3  Altri  fondi
«Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da  provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione». 
  4. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.