(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 16 ottobre 2019) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettera 1) e lettera z), dello Statuto; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'art. 27-bis come introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di Autorizzazione unica ambientale (AUA), ed in particolare l'art. 73-bis, come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 46/2013) e dalla legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010); Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 25 luglio 2019; Vista la preliminare deliberazione della giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 5 agosto 2019, n. 1044; Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 settembre 2019; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 10 settembre 2019; Vista la deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 2019, n. 1189; Considerato quanto segue: 1. il presente regolamento adegua alla normativa sopravvenuta le disposizioni del regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010); 2. e' in particolare necessario disciplinare le modalita' operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010, come da ultimo modificato con legge regionale n. 3/2019 in attuazione dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' le ulteriori forme di semplificazione e di raccordo procedurale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 8, del medesimo decreto; 3. alla luce dell'esperienza applicativa del regolamento n. 19/R/2017 e dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale, appare inoltre opportuna una revisione delle disposizioni che disciplinano: a) il raccordo tecnico istruttorio, tra le procedure di valutazione di sostanzialita' delle modifiche ai fini della verifica di assoggettabilita' e della VIA regionale e quelle previste dalla normative autorizzativa ambientale; b) lo svolgimento delle procedure di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43, comma 6 della legge regionale n. 10/2010; 4. e' introdotta una disciplina transitoria dei procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico regionale, avviati prima della entrata in vigore del presente regolamento, ai quali si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza; 5. e' infine necessario prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, al fine di assicurare l'immediata operativita' della disposizioni di coordinamento attuative dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R «Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010» e' sostituito dal seguente: «Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010».