(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47  del
                          16 ottobre 2019) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettera 1) e lettera z), dello Statuto; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) ed in particolare l'art. 27-bis  come  introdotto
dal decreto legislativo 16 giugno  2017,  n.  104  (Attuazione  della
direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE,  concernente
la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati   progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1  e  14  della  legge  9
luglio 2015, n. 114.); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi); 
  Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia
di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di impatto
ambientale (VIA), di Autorizzazione integrata ambientale (AIA)  e  di
Autorizzazione unica  ambientale  (AUA),  ed  in  particolare  l'art.
73-bis, come da ultimo modificata dalla  legge  regionale  25  maggio
2018, n. 25 (Disposizioni in materia  di  valutazioni  ambientali  in
attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.  Modifiche
alla legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 46/2013)  e
dalla legge regionale 7 gennaio 2019, n.  3  (Legge  di  manutenzione
dell'ordinamento regionale 2018); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
giunta regionale 11  aprile  2017,  n.  19/R  (Regolamento  regionale
recante disposizioni per il coordinamento delle procedure  di  VIA  e
AIA e per  il  raccordo  tecnico  istruttorio  di  valutazione  delle
modifiche di installazioni e di  impianti  in  ambito  di  VIA,  AIA,
autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della
legge regionale n. 10/2010); 
  Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta  del
25 luglio 2019; 
  Vista  la  preliminare  deliberazione  della  giunta  regionale  di
adozione dello schema di regolamento del 5 agosto 2019, n. 1044; 
  Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, comma
4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016,  n.
5; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  IV  commissione   consiliare,
espresso nella seduta del 18 settembre 2019; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 10 settembre 2019; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 1° ottobre  2019,  n.
1189; 
  Considerato quanto segue: 
    1. il presente regolamento adegua alla normativa sopravvenuta  le
disposizioni del regolamento  regionale  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  giunta  regionale  11   aprile   2017,   n.   19/R
(Regolamento regionale  recante  Disposizioni  per  il  coordinamento
delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di
valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in  ambito
di VIA, AIA, autorizzazione  unica  rifiuti  ed  AUA,  in  attuazione
dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010); 
    2.  e'  in  particolare  necessario  disciplinare  le   modalita'
operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui  all'art.  73-bis  della  legge
regionale n. 10/2010, come da ultimo modificato con  legge  regionale
n. 3/2019 in attuazione dell'art. 27-bis del decreto  legislativo  n.
 152/2006,  nonche'  le  ulteriori  forme  di  semplificazione  e  di
raccordo procedurale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.
7-bis, comma 8, del medesimo decreto; 
    3. alla  luce  dell'esperienza  applicativa  del  regolamento  n.
19/R/2017 e dell'evoluzione della normativa  nazionale  e  regionale,
appare  inoltre  opportuna  una  revisione  delle  disposizioni   che
disciplinano: 
      a)  il  raccordo  tecnico  istruttorio,  tra  le  procedure  di
valutazione di sostanzialita' delle modifiche ai fini della  verifica
di assoggettabilita' e della VIA regionale e  quelle  previste  dalla
normative autorizzativa ambientale; 
      b) lo svolgimento delle procedure  di  VIA  postuma,  ai  sensi
dell'art. 43, comma 6 della legge regionale n. 10/2010; 
  4.  e'  introdotta  una  disciplina  transitoria  dei  procedimenti
relativi al provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale,  avviati
prima della entrata in vigore del presente regolamento, ai  quali  si
applicano le norme relative alle procedure vigenti al  momento  della
presentazione dell'istanza; 
  5. e' infine necessario prevedere che il presente regolamento entri
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,  al  fine  di  assicurare
l'immediata  operativita'   della   disposizioni   di   coordinamento
attuative dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010; 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Sostituzione del titolo del decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 19/R/2017 
 
  1. Il titolo del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente
della giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R «Regolamento regionale
recante disposizioni per il coordinamento delle procedure  di  VIA  e
AIA e per  il  raccordo  tecnico  istruttorio  di  valutazione  delle
modifiche di installazioni e di  impianti  in  ambito  di  VIA,  AIA,
autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della
legge regionale n. 10/2010» e' sostituito dal seguente: «Disposizioni
per il coordinamento delle  procedure  finalizzate  all'adozione  del
provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale  e  per  il  raccordo
tecnico  istruttorio  delle  procedure  di  VIA  con  i  procedimenti
autorizzativi  ambientali  di  competenza  regionale,  in  attuazione
dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010».