(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  43S2
                        del 26 ottobre 2023) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 4 gennaio 2021,  n.
2; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  23-7596  del  23
ottobre 2023; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
Regolamento  regionale  recante:  «Trattamento  dei  dati   personali
  connessi  alla  misura  Bonus  TPL.  Contributo  per  acquisto   di
  abbonamenti annuali TPL (ferro e gomma e acque interne)». 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione  dell'art.  6,
comma 5-quinquies,  della  legge  regionale  7  aprile  2000,  n.  43
(Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di  inquinamento
atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il  risanamento
e la tutela della qualita' dell'aria), come  modificata  dalla  legge
regionale 4 gennaio 2021, n. 2  (Modifiche  alla  legge  regionale  7
aprile 2000, n. 43  (Disposizioni  per  la  tutela  dell'ambiente  in
materia di  inquinamento  atmosferico.  Prima  attuazione  del  Piano
regionale per il risanamento e la tutela della  qualita'  dell'aria),
le  modalita'  di  implementazione  del  sistema  informativo  e  del
trattamento dei dati personali coinvolti nell'esecuzione della misura
«Bonus TPL - Contributo  per  acquisto  di  abbonamenti  annuali  TPL
(ferro, gomma e acque interne)» (nel seguito Bonus TPL), linea  1  di
finanziamento del progetto «Incentivazione all'utilizzo del trasporto
pubblico locale per i cittadini piemontesi» sulla base  dei  seguenti
criteri e principi direttivi: 
    a) trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e  non
eccedenza; 
    b) individuazione di misure di sicurezza  tali  da  garantire  la
minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi; 
    c)  garanzia  di  un  adeguato  monitoraggio  sulla  gestione  ed
efficacia del sistema e sulla necessita' dei trattamenti dei dati; 
    d) adozione di adeguate garanzie per gli interessati; 
    e) aggiornamento  della  DPIA,  qualora  si  renda  necessario  a
seguito di modifiche di aspetti tecnici; 
    f) disciplina delle modalita' di accesso dei soggetti deputati al
controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza; 
    g) raccolta e trasmissione dei dati  necessari  al  funzionamento
del  progetto  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati) del 27 aprile 2016. 
  2. La misura Bonus TPL prevede l'erogazione di  un  contributo  del
valore unitario pari a  100  euro  da  destinare  ai  proprietari  di
veicoli, da Euro 3 diesel a Euro 5 diesel, e  ai  loro  familiari  da
utilizzare per l'acquisto  di  abbonamenti  annuali  (o  plurimensili
studenti) per il servizio di trasporto pubblico locale -TPL-  (ferro,
gomma e acque interne). Si prevede una durata triennale che  consente
di fidelizzare l'utenza all'utilizzo  del  trasporto  pubblico  e  di
rendere  definitivo  il  passaggio  dal  mezzo  privato  a  modalita'
collettive piu' sostenibili. 
  3. La misura Bonus TPL mira  a  limitare  le  emissioni  inquinanti
attraverso l'incentivazione del  trasporto  pubblico  locale  che  si
configura come alternativa privilegiata al mezzo privato. Il progetto
avvia un servizio certificato,  con  l'ausilio  di  un'infrastruttura
tecnologica atta ad offrire condizioni di mobilita'  ai  cittadini  a
prezzi piu' agevolati. 
  4.  La  misura  Bonus  TPL  prevede  l'assegnazione  delle  risorse
attraverso la pubblicazione di un bando da parte di Regione Piemonte.
L'assegnazione del contributo e'  sulla  base  di  una  «procedura  a
sportello», come definita all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per  la  razionalizzazione  degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  gestita  in
finestre temporali e sulla  base  della  ripartizione  annuale  delle
risorse. Le modalita' di  richiesta  dei  contributi  e  le  relative
procedure sono informatiche, con riferimento alle  vigenti  norme  in
materia di trasparenza e di semplificazione amministrativa.