(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44S2 del 2 novembre 2023) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento del capo VII-bis nella legge regionale n. 28/1999 1. Dopo il capo VII della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e' inserito il seguente: «Capo VII-bis. Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei mercati di valore storico e di tradizione. Art. 18-quater. (Mercati di valore storico e di tradizione). - 1. La Regione stabilisce le disposizioni generali per il riconoscimento delle attivita' di commercio su area pubblica di valore storico e di tradizione. 2. La Regione tutela e promuove il valore storico e di tradizione delle attivita' di commercio su area pubblica, che costituiscono testimonianza dell'identita' commerciale del territorio comunale e regionale di appartenenza. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica e ne riconosce il valore storico. Art. 18-quinquies. (Definizioni di mercato di valore storico e di tradizione). - 1. Ai fini del presente capo si definiscono: a) mercati di valore storico: i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica che si svolgono da almeno quarant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento, nonche' rimangano inalterate la tipologia di attivita' e di settore merceologico; b) mercati di valore storico di tradizione: i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, che si svolgono da almeno settant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento, nonche' rimangano inalterate la tipologia di attivita' e di settore merceologico. Art. 18-sexies. (Istituzione dell'elenco regionale dei mercati di valore storico e di tradizione). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 18-quater, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore: a) adotta i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione; b) istituisce l'elenco regionale dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e prevede specifiche disposizioni per il suo aggiornamento. 2. I comuni individuano i mercati di valore storico o di valore storico di tradizione e inviano i relativi dati alla Regione sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale. 3. I comuni sul cui territorio si svolgono mercati di valore storica o di tradizione possono adottare misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.».