(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                Piemonte n. 44S2 del 2 novembre 2023) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Inserimento del capo VII-bis 
                  nella legge regionale n. 28/1999 
 
  1. Dopo il capo VII della legge regionale 12 novembre 1999,  n.  28
(Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in
attuazione del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114),  e'
inserito il seguente: 
    «Capo  VII-bis.  Riconoscimento,  tutela  e  valorizzazione   dei
mercati di valore storico e di tradizione. 
    Art. 18-quater. (Mercati di valore storico e di tradizione). - 1.
La Regione stabilisce le disposizioni generali per il  riconoscimento
delle attivita' di commercio su area pubblica di valore storico e  di
tradizione. 
    2. La Regione tutela e promuove il valore storico e di tradizione
delle attivita' di commercio  su  area  pubblica,  che  costituiscono
testimonianza dell'identita' commerciale del  territorio  comunale  e
regionale di appartenenza. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 2, la  Regione  favorisce  la
qualificazione, la valorizzazione e il  mantenimento  dei  mercati  e
delle altre forme di commercio su area pubblica  e  ne  riconosce  il
valore storico. 
    Art. 18-quinquies. (Definizioni di mercato di valore storico e di
tradizione). - 1. Ai fini del presente capo si definiscono: 
      a) mercati di valore storico: i mercati e  le  altre  forme  di
commercio su area pubblica che si svolgono  da  almeno  quarant'anni,
anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate  le
caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento,
nonche' rimangano inalterate la tipologia di attivita' e  di  settore
merceologico; 
      b) mercati di valore storico di  tradizione:  i  mercati  e  le
altre  forme  di  commercio  su   area   pubblica   insediati   negli
addensamenti storici rilevanti e secondari, che si svolgono da almeno
settant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che  siano
rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di
insediamento, nonche' rimangano inalterate la tipologia di  attivita'
e di settore merceologico. 
    Art. 18-sexies. (Istituzione dell'elenco regionale dei mercati di
valore storico e  di  tradizione). -  1.  Per  le  finalita'  di  cui
all'art. 18-quater, la Giunta regionale, sentite le  associazioni  di
categoria del settore: 
      a) adotta i criteri e le modalita' per  il  riconoscimento  dei
mercati di valore storico e di valore storico di tradizione; 
      b) istituisce l'elenco regionale dei mercati di valore  storico
e di valore storico di tradizione e prevede  specifiche  disposizioni
per il suo aggiornamento. 
    2. I comuni individuano i mercati di valore storico o  di  valore
storico di tradizione e inviano i relativi dati  alla  Regione  sulla
base dei criteri approvati dalla Giunta regionale. 
    3. I comuni sul cui territorio  si  svolgono  mercati  di  valore
storica o di tradizione possono adottare misure atte a salvaguardarne
le caratteristiche anche merceologiche.».