(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  45S2
                        del 9 novembre 2023) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1.  La   presente   legge,   in   ottemperanza   alle   convenzioni
internazionali e agli  indirizzi  dell'Unione  europea  e  nazionali,
attua il sistema integrato di educazione e istruzione  dalla  nascita
fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per  l'infanzia  e
dalle scuole dell'infanzia. 
  2. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e  di  istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), definisce i  criteri
generali per la programmazione, la realizzazione,  l'attivazione,  la
gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi  per
l'infanzia,  nel  riconoscimento   del   pluralismo   delle   offerte
educative. 
  3. La  Regione  riconosce  i  bambini  quali  soggetti  di  diritti
individuali, civili e sociali e opera affinche' essi siano rispettati
come persone. A tal fine e' garantito loro il diritto ad  avere  pari
opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di  relazione  e
di gioco, riconoscendo e valorizzando le differenze e contrastando le
disuguaglianze. 
  3. Il sistema regionale integrato di educazione e istruzione  dalla
nascita sino ai sei anni e' finalizzato a garantire una pluralita' di
offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere  in  maniera
adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro  famiglie,  anche  in
considerazione delle  condizioni  socioeconomiche  e  produttive  del
territorio. 
  4. In considerazione della diversificazione dei bisogni, la Regione
riconosce la pluralita' delle  offerte  educative  e  il  diritto  di
scelta dei genitori, nel pieno rispetto dei diritti dei bambini. 
  5. I servizi zero-tre anni sono orientati al  raggiungimento  delle
seguenti finalita': 
    a) favorire il benessere e la crescita dei bambini,  valorizzando
le originali identita' individuali; 
    b) favorire la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro
dei genitori e la cura dei bambini, anche ai sensi di quanto previsto
dalla  legge  regionale  22  dicembre  2008,  n.  34  (Norme  per  la
promozione  dell'occupazione,  della  qualita',  della  sicurezza   e
regolarita' del lavoro), anche promuovendo azioni  di  sostegno  alla
funzione educativa delle famiglie; 
    c) garantire l'accesso ai servizi  a  quote  sempre  maggiori  di
bambini,  l'equilibrata  presenza  dei  servizi  nelle  diverse  aree
territoriali,   l'omogeneita'   qualitativa   nell'organizzazione   e
nell'offerta educativa; 
    d) garantire l'accesso ai servizi ai  bambini  in  condizioni  di
disabilita' certificata; 
    e) offrire ai bambini un contesto socio-educativo di accoglienza,
di crescita, di socializzazione  e  di  apprendimento,  nel  rispetto
delle  loro  potenzialita'  e  competenze  affettive,  relazionali  e
cognitive; 
    f) prevedere la partecipazione delle  famiglie  alla  definizione
degli obiettivi educativi e alla verifica  del  loro  raggiungimento,
assicurando modalita' flessibili di incontro e collaborazione con  le
medesime e l'apertura al territorio; 
    g) riconoscere e valorizzare le differenze dei percorsi di  vita,
delle identita', dei tempi di crescita, delle modalita' relazionali e
delle concezioni di educazione dei bambini e delle loro famiglie; 
    h) favorire la partecipazione di bambini  con  bisogni  educativi
speciali che possono emergere  in  condizione  di  disabilita'  o  in
presenza di situazioni  di  svantaggio  socioeconomico  o  culturale,
grazie a interventi mirati nell'organizzazione degli  spazi  e  delle
attivita'; 
    i) promuovere la qualita' dell'offerta avvalendosi  di  personale
educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione
continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e
il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale  anche
attraverso la presenza del coordinatore pedagogico.