(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45S2 del 9 novembre 2023) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. La presente legge, in ottemperanza alle convenzioni internazionali e agli indirizzi dell'Unione europea e nazionali, attua il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia. 2. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), definisce i criteri generali per la programmazione, la realizzazione, l'attivazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per l'infanzia, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative. 3. La Regione riconosce i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali e opera affinche' essi siano rispettati come persone. A tal fine e' garantito loro il diritto ad avere pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, riconoscendo e valorizzando le differenze e contrastando le disuguaglianze. 3. Il sistema regionale integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni e' finalizzato a garantire una pluralita' di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio. 4. In considerazione della diversificazione dei bisogni, la Regione riconosce la pluralita' delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori, nel pieno rispetto dei diritti dei bambini. 5. I servizi zero-tre anni sono orientati al raggiungimento delle seguenti finalita': a) favorire il benessere e la crescita dei bambini, valorizzando le originali identita' individuali; b) favorire la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro), anche promuovendo azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie; c) garantire l'accesso ai servizi a quote sempre maggiori di bambini, l'equilibrata presenza dei servizi nelle diverse aree territoriali, l'omogeneita' qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa; d) garantire l'accesso ai servizi ai bambini in condizioni di disabilita' certificata; e) offrire ai bambini un contesto socio-educativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialita' e competenze affettive, relazionali e cognitive; f) prevedere la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento, assicurando modalita' flessibili di incontro e collaborazione con le medesime e l'apertura al territorio; g) riconoscere e valorizzare le differenze dei percorsi di vita, delle identita', dei tempi di crescita, delle modalita' relazionali e delle concezioni di educazione dei bambini e delle loro famiglie; h) favorire la partecipazione di bambini con bisogni educativi speciali che possono emergere in condizione di disabilita' o in presenza di situazioni di svantaggio socioeconomico o culturale, grazie a interventi mirati nell'organizzazione degli spazi e delle attivita'; i) promuovere la qualita' dell'offerta avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale anche attraverso la presenza del coordinatore pedagogico.